In tema di processo tributario a carico dell’appellato, vittorioso già in primo grado, non esiste alcun obbligo di riproposizione dei motivi in appello in quanto l’oggetto della prova (thema probandum) è stato già fissato in primo grado. Il solo onere a carico dell’appellato è quello di riproporre le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado, intendendosi altrimenti rinunciate, ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992. (Cassazione sentenza n. 35723/2022 – Enzo Di Giacomo).
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