Modello Redditi 2017: attenzione alle opzioni in scadenza per IRAP e trasparenza

tra i tanti obblighi relativi al modello Redditi 2017 vi sono da monitorare anche quelli relativi alle opzioni da utilizzare per il prossimo triennio (2017-2019): trasparenza fiscale, consolidato fiscale, Tonnage tax ed Irap a valori di bilancio; in questo articolo puntiamo il mouse sulle opzioni più utilizzate: la scelta per la trasparenza fiscale e quella per la gestione dell’IRAP coi dati da bilancio da parte di imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateModello redditi 2017 opzioni per il triennio 2017-2019

Come noto, l’art. 16 del Decreto Legislativo 175/2014 ha modificato le modalità di effettuare le opzioni ai regimi opzionali della trasparenza fiscale, del consolidato fiscale, della Tonnage tax e dell’Irap a valori di bilancio (nel presente contributo vengono analizzate le casistiche più frequenti ovvero l’opzione per la trasparenza fiscale e per l’IRAP con il metodo da bilancio ).

Nota: per le opzione di cui sopra non basta attuare il comportamento concludente ma occorre esprimere la specifica opzione; l’eventuale opzione esercita nel modello dichiarativo di competenza vale per il periodo 2017-2019.

Opzione per la trasparenza fiscale

La legge delega di riforma del sistema fiscale, (L. 80/2003, art. 4, comma 1, lettera h) ha introdotto una modalità facoltativa di tassazione del reddito delle società di capitali impostata sul modello attualmente previsto per le società di persone.

Nota: il regime di tassazione della trasparenza è quello naturale per le società di persone e in tal caso l’utile fiscale della società si considera distribuito ai soci in misura pari alle rispettive quote di partecipazione (indipendentemente dal fatto che l’utile venga effettivamente distribuito).

La disciplina di questo istituto opzionale è prevista dagli art. 115 e 116 del TUIR:

a) l’art. 115 reca la disciplina della trasparenza fiscale delle società di capitale interamente partecipate da altre società di capitale;

Nota: deve trattarsi di Società di capitali residenti, interamente partecipate da altre società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione agli utili e di diritti di voto esercitabili nell’assemblea generale, di cui all’art. 2346 c.c., non inferiore al 10% e non superiore al 50%; tali percentuali devono sussistere con riguardo alla partecipazione detenuta direttamente: non rientra, quindi, nel regime di trasparenza la società di capitali partecipata mediante interposizione.

b) l’art. 116 prevede l’ulteriore possibilità di esercizio dell’opzione nel caso di S.r.l. interamente partecipata da persone fisiche.

Nota: trattasi di Società a responsabilità limitata con ricavi non superiori alla soglia prevista per l’applicazione degli studi di settore (ossia 5.164.569 euro) e con un numero di soci, tutte persone fisiche, non superiore a 10, elevato a 20 nel caso di società cooperativa (per le Srl e le Coop non ha rilievo la percentuale di partecipazione al capitale sociale).

Le srl neo-costituite possono optare per il regime di trasparenza fiscale dal primo esercizio senza verificare il limite dei ricavi ; nel secondo esercizio di attività occorre invece effettuare il ragguaglio ad anno dei ricavi derivanti dal primo esercizio di attività con il limite previsto dalla norma.

Per il calcolo del limite dei ricavi pari a euro 5.164.569 devono essere esclusi i ricavi finanziari (come cessioni obbligazioni, plusvalenze…) e deve essere incluso l’eventuale adeguamento agli studi di settore.

Esercizio dell’opzione e del rinnovo

L’opzione va esercitata sia dalla partecipata e sia dalle partecipanti; i soci non devono, però, presentare alcuna comunicazione all’agenzia delle entrate, ma esprimono l’opzione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla partecipata; sarà quest’ultima a trasmettere l’opzione all’agenzia delle Entrate entro il primo dei tre periodi di imposta in cui l’opzione è efficace.

Nota: la lettera raccomandata non è richiesta da parte delle Srl unipersonali vista la particolare tipologia della società (unico socio).

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