La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2743 del 04/02/2025, ha chiarito quali sono i presupposti di impugnazione di una cartella relativa ad avviso definitivo in quanto non impugnato. Qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. La cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di un credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo e non impugnato, può essere quindi contestata solo per vizi propri e non già per vizi relativi all’avviso di accertamento presupposto. (Giovambattista Palumbo)