La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 24264 del 04/08/2022, ha chiarito alcuni aspetti in tema di imposizione di registro su sentenza ex art. 2932 c.c. che abbia disposto il trasferimento di un immobile. La sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, anche se subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa. Non rileva il principio dell’alternatività tra Iva e registro, stante l’obbligo per il contribuente di pagare il tributo dovuto per legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive.(Giovambattista Palumbo)