Gli interessi passivi, pagati sulla base di atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione per il ritardato versamento dell’Ires e dell’Irap, sono deducibili dai relativi imponibili, applicando le modalità di calcolo dettate dal Tuir al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto che li ha generati. Lo ha affermato l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 172 di ieri 20 agosto 2024.
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