La legge di Bilancio 2020 ha reintrodotto l’ACE (Aiuto alla Crescita Economica), ma con quali caratteristiche? Cosa cambia nel calcolo dell’ACE per l’anno d’imposta 2019? Soffermiamoci sulle modalità per i soggetti IRPEF.
Calcolo agevolazione ACE per soggetti IRPEF: premessa generale
L’aiuto alla crescita economica (ACE) è un incentivo fiscale introdotto dal D.L. n. 201/2011 che prevede la deduzione dal reddito di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio delle società e degli enti indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R.
Come noto l’art. 1 comma 287 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha reintrodotto l’ACE, in sostituzione della “mini-IRES”, a far data dal periodo d’imposta 2019.
(Per approfondire…“Ritorno dell’ACE: riaperte le problematiche legate allo scomputo dell’eccedenza” di Gianfranco Antico)
Per quanto riguarda invece la modalità di calcolo occorre rammentare che la legge di Bilancio 2017 ha equiparato le regole di calcolo dell’ACE per i soggetti IRPEF (imprese individuali, Snc e Sas) in regime di contabilità ordinaria anche per opzione a quelle previste per le società di capitali con decorrenza dal periodo d’imposta 2016.
Nota
In precedenza le modalità applicative del beneficio per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria, per natura o per opzione, prevedevano che si assumesse quale entità agevolabile agli effetti dell’ACE il patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio, incluso l’utile di esercizio (al netto dei prelevamenti in conto utili).
Per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2019 l’aliquota agevolativa da utilizzare ai fini del calcolo è dell’1,30%.
La deduzione dal reddito d’impresa non rileva ai fini IRAP e non può generare una perdita fiscale o una maggiore perdita fiscale e, ai fini previdenziali (circolare INPS n.74-2014), la base imponibile INPS è da considerarsi al lordo dell’agevolazione ACE (l’eccedenza rispetto al reddito (incapienza) può essere, alternativamente riportata nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale e quantitativo o trasformata in un credito d’imposta ai fini IRAP).
Nota
I soggetti cui si applica la disciplina ACE sono le società di capitali, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni italiane dei soggetti non residenti (soggetti di cui all’art. 73 co. 1 lett. a), b) e d) del TUIR) ovvero le le persone fisiche esercenti attività d’impresa, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in contabilità ordinaria.
Sono invece esclusi i seguenti soggetti:
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società assoggettate a procedura di fallimen