Moratoria Cura Italia: il testo
La norma introduce le seguenti misure di sostegno finanziario per le micro, piccole e medie imprese danneggiate dal COVID-19:
- le linee a breve (rischi a revoca e autoliquidanti) non potranno essere revocate, neppure parzialmente, fino al 30 settembre 2020;
- sono automaticamente prorogati al 30 settembre 2020 (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (ad es. finanziamenti bullet);
- è sospeso il pagamento, fino al 30 settembre 2020, delle rate (sia capitale che interessi) o dei canoni di leasing relativi a finanziamenti rateali. Il piano di rimborso delle rate è conseguentemente allungato senza alcuna formalità e senza maggiori oneri.
Al fine di usufruire di tali misure di sostegno, l’impresa dovrà:
- comunicare alla Banca (o altro soggetto abilitato alla concessione di credito in Italia) la volontà di volerne usufruire;
- allegare alla comunicazione una dichiarazione in cui autocertifica di aver subito carenze di liquidità temporanee dovute alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.
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Importante sottolineare che le imprese che chiedono di accedere alle predette misure non devono avere posizioni “deteriorate” ai sensi della circolare 272 di Banca d’Italia.
L’impresa deve quindi risultare in bonis, ovvero nessun intermediario finanziario deve aver classificato le esposizioni debitorie dell’azienda nelle categorie che definiscono il c.d. “credito deteriorato” quali sofferenze, inadempienze probabili o scaduto sconfinante deteriorato (c.d. past due, ovvero esposizione scaduta e sconfinata da oltre 90 giorni).
Tale situazione è verificabile attraverso l’analisi della propria Centrale Rischi di Banca d’Italia.
Differenza con la moratoria ABI
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“Moratoria ex lege” |
“Moratoria ABI” |
GRATUITA’ |
Completamente gratuita; nella relazione illustrativa al decreto legge viene specificato che “gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore” |
È gratuita, ad eccezione del tasso di interesse (che può essere aumentato per un massimo di 0,60%) e degli eventuali oneri sostenuti dalla banca per la realizzazione dell’operazione |
RATA |
Il pagamento delle rate è sospeso. Questo significa che, tranne nel caso in cui l’impresa richieda di sospendere soltanto le quote capitale (pagando pertanto la quota interesse), l’impresa non dovrà pagare nulla. Presumibilmente le modalità di addebito degli interessi maturati nel periodo di sospensione, calcolati sul debito residuo in linea capitale al tasso indicato in contratto, dovranno essere rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi:
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La rata non è completamente sospesa, continua ad essere addebitata alle originarie scadenze la quota interessi |
OGGETTO DELLA MORATORIA |
Agisce contemporaneamente su:
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DURATA |
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EFFETTO RATING |
La relazione illustrativa, pur non avendo alcuna valenza normativa, evidenzia che “La moratoria (…) è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria” |
È probabile che seguiranno interventi per evitare che anche questa moratoria generi modificazioni di stato nella classificazione del credito |
Simulazione
Ipotizziamo un finanziamento con le seguenti caratteristiche:
Data partenza |
31/12/2019 |
Scadenza ogni mesi |
1 |
Rate |
72 |
Capitale |
100.000 |
Tasso |
5,00% |
Il piano di ammortamento originario è il seguente:
In seguito alla richiesta di moratoria a partire dalla rata del 31/03/2020 e fino al 30/09/2020, ipotizzando l’addebito degli interessi a partire dalla prima rata scadente dopo il termine di sospensione, in quote di uguale importo aggiuntive alle rate stesse per una durata pari a quella residua del finanziamento, il nuovo piano di ammortamento è il seguente:
In tale ipotesi possiamo vedere che durante il periodo 31/03-30/09 le rate sono bloccate nella loro interezza, determinando i seguenti effetti sui flussi finanziari (vedi tabella “DIFFERENZE”):
Il “costo” moratoria, dovuto agli interessi maturati durante il periodo di sospensione, è pari ad € 2.380.
Moratoria Cura Italia: conclusioni
Giunti a questo punto potremmo chiederci: quale soluzione scegliere?
Sospensione ABI o Moratoria D.L. 18/2020?
Allungamento del finanziamento come da accordo ABI?
Richiesta di nuova finanza oppure rinegoziazione degli attuali finanziamenti?
La vera domanda è: esiste una soluzione migliore delle altre in assoluto? NO.
Appare evidente che ogni situazione è unica, con le proprie peculiarità, le proprie problematiche, con un proprio andamentale storico e le proprie prospettive future.
Non esiste quindi una soluzione valida a priori… ciò non significa che non occorra valutare attentamente la propria situazione e operare scelte rapide ma attentamente ponderate.
Per ulteriori approfondimenti leggi "La finanza ai tempi del covid-19: sospensione o allungamento?"...CLICCA QUI
A cura di Luca Salvetti
Lunedì 30 marzo 2020