Moratoria Cura Italia

Nell’articolo “La finanza ai tempi del covid-19: sospensione o allungamento?” abbiamo valutato le possibilità messe a disposizione dall’accordo ABI e le conseguenze in termini di costi e di flussi di cassa, aprendo un grande interrogativo (non ancora risolto): tali misure incideranno sul rating delle imprese?
Oggi cerchiamo di approfondire la “moratoria ex lege” introdotta dal Decreto Cura Italia: questa moratoria può essere davvero utile alle imprese per fronteggiare la crisi di liquidità derivante dall’emergenza CoronaVirus? Quali saranno gli effetti finanziari dopo il ritorno alla normalità?

Moratoria Cura ItaliaMoratoria Cura Italia: il testo

La norma introduce le seguenti misure di sostegno finanziario per le micro, piccole e medie imprese danneggiate dal COVID-19:

  • le linee a breve (rischi a revoca e autoliquidanti) non potranno essere revocate, neppure parzialmente, fino al 30 settembre 2020;
     
  • sono automaticamente prorogati al 30 settembre 2020 (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (ad es. finanziamenti bullet);
     
  • è sospeso il pagamento, fino al 30 settembre 2020, delle rate (sia capitale che interessi) o dei canoni di leasing relativi a finanziamenti rateali. Il piano di rimborso delle rate è conseguentemente allungato senza alcuna formalità e senza maggiori oneri.

 

Al fine di usufruire di tali misure di sostegno, l’impresa dovrà:

  • comunicare alla Banca (o altro soggetto abilitato alla concessione di credito in Italia) la volontà di volerne usufruire;
     
  • allegare alla comunicazione una dichiarazione in cui autocertifica di aver subito carenze di liquidità temporanee dovute alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.

[Ti serve un facsimile di questi due documenti? Clicca QUI per trovarli ]

Importante sottolineare che le imprese che chiedono di accedere alle predette misure non devono avere posizioni “deteriorate” ai sensi della circolare 272 di Banca d’Italia.

L’impresa deve quindi risultare in bonis, ovvero nessun intermediario finanziario deve aver classificato le esposizioni debitorie dell’azienda nelle categorie che definiscono il c.d. “credito deteriorato” quali sofferenze, inadempienze probabili o scaduto sconfinante deteriorato (c.d. past due, ovvero esposizione scaduta e sconfinata da oltre 90 giorni).

Tale situazione è verificabile attraverso l’analisi della propria Centrale Rischi di Banca d’Italia.

 

Differenza con la moratoria ABI

 

“Moratoria ex lege”

“Moratoria ABI”

GRATUITA’

Completamente gratuita; nella relazione illustrativa al decreto legge viene specificato che “gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore

È gratuita, ad eccezione del tasso di interesse (che può essere aumentato per un massimo di 0,60%) e degli eventuali oneri sostenuti dalla banca per la realizzazione dell’operazione

RATA

Il pagamento delle rate è sospeso. Questo significa che, tranne nel caso in cui l’impresa richieda di sospendere soltanto le quote capitale (pagando pertanto la quota interesse), l’impresa non dovrà pagare nulla.

Presumibilmente le modalità di addebito degli interessi maturati nel periodo di sospensione, calcolati sul debito residuo in linea capitale al tasso indicato in contratto, dovranno essere rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi:

  • a partire dalla prima rata scadente dopo il termine di sospensione, in quote di uguale importo aggiuntive alle rate stesse per una durata pari a quella residua del finanziamento;
  • in un’unica soluzione in aggiunta alla prima rata post-moratoria.

La rata non è completamente sospesa, continua ad essere addebitata alle originarie scadenze la quota interessi

OGGETTO DELLA MORATORIA

Agisce contemporaneamente su:

  • Linee a breve
  • Prestiti non rateali
  • Mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale
  • Blocca il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto e/o sconfinamento
  • Sospensione di finanziamenti a medio lungo termine (mutui) e operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare;
  • Allungamento dei piani di ammortamento di mutui e finanziamenti a breve termine

DURATA

  • Impedisce di fatto la revoca delle linee a breve fino al 30 settembre 2020;
  • Proroga i prestiti non rateali fino al 30 settembre 2020;
  • Sospende il pagamento delle rate fino al 30 settembre 2020.
  • Sospensione per massimo u
  • Allungamento fino ad un massimo del 100% della durata residua dell’ammortamento

EFFETTO RATING

La relazione illustrativa, pur non avendo alcuna valenza normativa, evidenzia che “La moratoria (…) è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria

È probabile che seguiranno interventi per evitare che anche questa moratoria generi modificazioni di stato nella classificazione del credito

 

Simulazione

Ipotizziamo un finanziamento con le seguenti caratteristiche:

Data partenza

31/12/2019

Scadenza ogni mesi

1

Rate

72

Capitale

100.000

Tasso

5,00%

Il piano di ammortamento originario è il seguente:

moratoria cura italia

In seguito alla richiesta di moratoria a partire dalla rata del 31/03/2020 e fino al 30/09/2020, ipotizzando l’addebito degli interessi a partire dalla prima rata scadente dopo il termine di sospensione, in quote di uguale importo aggiuntive alle rate stesse per una durata pari a quella residua del finanziamento, il nuovo piano di ammortamento è il seguente:

moratoria

In tale ipotesi possiamo vedere che durante il periodo 31/03-30/09 le rate sono bloccate nella loro interezza, determinando i seguenti effetti sui flussi finanziari (vedi tabella “DIFFERENZE”):

decreto cura italia

Il “costo” moratoria, dovuto agli interessi maturati durante il periodo di sospensione, è pari ad € 2.380.

 

Moratoria Cura Italia: conclusioni

Giunti a questo punto potremmo chiederci: quale soluzione scegliere?

Sospensione ABI o Moratoria D.L. 18/2020?

Allungamento del finanziamento come da accordo ABI?

Richiesta di nuova finanza oppure rinegoziazione degli attuali finanziamenti?

La vera domanda è: esiste una soluzione migliore delle altre in assoluto? NO.

Appare evidente che ogni situazione è unica, con le proprie peculiarità, le proprie problematiche, con un proprio andamentale storico e le proprie prospettive future.

Non esiste quindi una soluzione valida a priori… ciò non significa che non occorra valutare attentamente la propria situazione e operare scelte rapide ma attentamente ponderate.

Per ulteriori approfondimenti leggi “La finanza ai tempi del covid-19: sospensione o allungamento?”CLICCA QUI

 

A cura di Luca Salvetti

Lunedì 30 marzo 2020