Con una circolare del 24 aprile 2020 inviata agli istituti di credito, l’ABI interviene in merito all’art. 13 comma 1, lettera m) del DL 23/2020 ed all’ipotesi di compensazione “paventata” da alcune banche. Poiché la norma prevede espressamente che la garanzia venga rilasciata a fronte di nuovi finanziamenti, definendo un nuovo finanziamento “quando, a seguito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza dal regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del decreto legge ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato” e tenuto conto che il finanziamento prevede espressamente tra le sue caratteristiche che, per essere elegibile per la garanzia del 100%, l’inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione, tale finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito. La compensazione, infatti, determinerebbe un avvio del rimborso del capitale prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia. (Valeria Nicoletti)
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