Il recesso anticipato del contratto a termine puo’ avvenire
1) per giusta causa, ossia per il verificarsi di un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro;
2) per risoluzione consensuale, ovvero nel caso in cui entrambe le parti, d’accordo tra loro, dichiarano di voler recedere dall’accordo stipulato a suo tempo e deve essere effettuata per iscritto e firmata da entrambe le parti.
Spesso si pensa a volere risolvere la questione dell’ interruzione anticipata del rapporto di lavoro con una “modifica del termine inizialmente fissato”, anticipando il termine di cessazione, erroneamente, in quanto il termine stabilito nella lettera d’assunzione puo’ essere modificato solo nel caso in cui l’assunzione è stata effettuata per sostituire lavoratori in malattia o maternità, laddove i datori di lavoro inseriscono nella lettera di assunzione la dicitura: “e comunque fino all’effettivo rientro in servizio del lavoratore sostituito”. In questo caso se il motivo della sostituzione si protrae nel tempo, allora è possibile effettuare la modifica del termine inizialmente fissato, allungando il rapporto di lavoro e senza che si realizzi né una proroga né un rinnovo del contratto. Si tratta dunque sostanzialmente di un allungamento in relazione al protrarsi della ragione che aveva determinato il contratto iniziale: infatti il rapporto di lavoro rimane sempre all’interno del termine mobile pattuito in origine. (Giuseppina La Valle)
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