La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 24/01/2024, n. 2351, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di agevolazione prima casa, con particolare riferimento al caso della pertinenza catastalmente separata, nel caso in questione, il giardino. Secondo la cassazione, in tema di agevolazione prima casa su pertinenza catastalmente separata le risultanze catastali devono considerarsi irrilevanti, specie se di segno sfavorevole al contribuente, in quanto la circostanza che in catasto l’immobile pertinenziale sia frazionato rispetto a quello principale costituisce un dato esclusivamente formale e non osta a che possa essere dimostrata la pertinenzialità ai sensi dell’art.817 codice civile.