Split payment: le prestazioni nei confronti degli enti pubblici non economici

l’applicazione o meno dello split payment quando vengono effettuate prestazioni nei confronti degli enti pubblici non economici

Abbonamenti a Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateL’art. 17–ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 50/2017, prevede che il meccanismo dello split payment debba essere applicato alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi “effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni…”.

L’art. 1 della Legge n. 196/2009 include tra le amministrazioni pubbliche anche le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui “tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali”.

Subito dopo l’approvazione del citato decreto legge sono però sorti numerosi dubbi circa l’estensione del meccanismo della scissione alle prestazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere nei confronti degli Enti pubblici non economici (Consiglio Nazionale del Notariato, dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, etc).

I dubbi sono stati superati a seguito dell’approvazione del DM del 13 luglio 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze (G.U. n. 171 del 24 luglio 2017). L’art. 1, comma 1, lett. a, ha eliminato, ai fini dell’individuazione delle amministrazioni pubbliche destinatarie della normativa in rassegna, il riferimento contenuto nell’art. 5–bis del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 (precedentemente introdotto dal DM 27 giugno 2017), all’elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, pubblicato dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La nuova disposizione prevede che lo split payment si applica, per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, a quelle destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria. Pertanto al fine di individuare il “perimetro applicativo” della scissione dei pagamenti si deve fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), senza considerare i soggetti classificati nella categoria dei “gestori di pubblici servizi”. Atteso che le Pubbliche Amministrazioni che devono applicare lo split payment sono quelle tenute ad osservare le disposizioni sulla fatturazione elettronica obbligatoria, il Dipartimento delle finanze non provvederà alla pubblicazione di alcun elenco al riguardo.

In generale, per ciò che riguarda la decorrenza, il nuovo obbligo è applicabile alle sole operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall’1 luglio 2017 (art. 1, c. 4 del D.L. n. 50/2017). Pertanto gli enti interessati dovranno tenere distinte le fatture emesse precedentemente alla predetta data in quanto non soggette alla scissione anche laddove il pagamento dei corrispettivi dovesse essere effettuato successivamente.

In considerazione della situazione di incertezza relativa alle prestazioni effettuate nei confronti di talune PA (CNN, Consigli Notarili ed altri enti pubblici non economici) l’art. 2 del DM del 13 luglio 2017 ha precisato che il “presente decreto si applica alle fatture per le quali l’esigibilità si verifica a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.” In pratica lo split payment si applica anche alle prestazioni effettuate nei confronti degli Enti pubblici non economici la cui Iva è esigibile dal 25 luglio 2017 in avanti. Questa condizione deve sussistere con la precedente, cioè con l’emissione della fattura recante data dall’1 luglio 2017 in poi. Se la fattura è stata emessa entro il 30 giugno scorso è irrilevante che il pagamento sia avvenuto il 25 luglio 2017 o i giorni successivi. In tale ipotesi non risultano integrate le due condizioni e l’Iva dovrà essere assolta secondo le modalità ordinarie.

Tuttavia, per tenere conto di eventuali comportamenti pregressi già conformi alle nuove regole, sono fatti salvi i comportamenti assunti dai fornitore ed acquirenti che hanno applicato lo split payment alle fatture per le quali l’esigibilità si è verificata dall’1 luglio 2017 fino alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 24 luglio 2017.

In presenza delle predette condizioni i professionisti subiranno la trattenuta dell’Iva per le prestazioni effettuate e le fatture emesse nei confronti degli Enti pubblici non economici. Ciò indipendentemente dall’avvenuta applicazione della ritenuta IRPEF. La scissione si applica anche ai rapporti di fornitura di merci e alle altre prestazioni di servizi.

10 ottobre 2017

Nicola Forte