Se viene presentata istanza di accertamento con adesione, la sospensione per impugnare ex art. 6, co, 3, d lgs n. 218/1997, opera sempre anche se il contribuente non si è presentato al contraddittorio.
La sospensione, il cui termine è di novanta giorni, risponde ad una logica di certezza dei rapporti giuridici, per cui la mancata partecipazione al contraddittorio non comporta male fede e abuso processuale del contribuente. L’impugnazione dell’atto comporta comunque la romances all’istanza di adesione ( Cass. n. 23828/2025, dep. 25/08/25 – Enzo Di Giacomo).
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