L’ISTAT applicata sull’assegno di mantenimento, relativo sia alla separazione coniugale che al divorzio, è lo strumento giuridico fondamentale che la legge individua per tutelare e proteggere il potere d’acquisto dell’assegno dalla svalutazione monetaria. Esaminiamo un po’ di giurisprudenza di Cassazione sul tema della rivalutazione in vista dei prossimi anni…
Assegno di mantenimento e l’ISTAT – Argomenti esaminati
- L’assegno di mantenimento
- Ultime massime sull’assegno
- Le condizioni per usufruire dell’assegno
- La decorrenza dell’assegno
- La revisione dell’assegno
- L’assegno di mantenimento al coniuge nel divorzio
- Altre massime in tema di divorzio
- La deducibilità fiscale dell’assegno
- La ripetibilità dell’assegno di mantenimento o divorzile
- La variazione ISTAT e la sua deducibilità fiscale
- La giurisprudenza sull’indice ISTAT
- Allegato A – L’assegno di mantenimento e l’ISTAT in sintesi
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L’assegno di mantenimento
L’art. 156 codice civile, rubricato “Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi”, recita:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.
4-5-6 (Commi abrogati con decorrenza 18 ottobre 2022, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022).
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti”.
Prima di indicare la strada per la determinazione dell’assegno di mantenimento, si rende opportuno fissare dei paletti ricorrendo a talune sentenze della Corte di Cassazione:
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Sez. I, del 30 settembre 2022, n. 28482 (ordinanza):
ha dichiarato che le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato hanno una funzione specificamente fiscale, di modo che, nelle controversie estranee al sistema tributario, non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie;
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Sez. I, del 2 agosto 2013, n. 18538:
che ha escluso, ad opera del coniuge beneficiario, di rinunciare all’assegno di mantenimento, per sue opzioni culturali e spirituali;
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Sez. I, del 23 aprile 2010, n. 9719:
afferma che la capacità reddituale del coniuge, tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento a favore dell’altro coniuge bisognoso, è effettuata con riferimento al reddito netto e non già a quello lordo;
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Sez. I, del 13 marzo 2009, n. 6200:
con la quale si esclude che gli aiuti economici, della famiglia d’origine del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, possano avere alcuna influenza sulla corresponsione di detto assegno da parte del coniuge obbligato a detto adempimento.
L’assegno di mantenimento è riconosciuto al coniuge, a condizione che non gli sia addebitabile la separazione, ma, in caso di addebito, gli sono attribuiti gli alimenti, in quanto il legislatore non ha voluto privare di mezzi il coniuge bisognoso, anche se parte cui è addebitabile la separazione (Cassazione, Sez. I, sentenza del 25 gennaio 2016, n. 1259).
Pertanto, si devono ritenere escluse, dalla determinazione dell’assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato (sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, del 7 luglio 2008, n. 18613):
- le somme che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario, compresi atti di liberalità eccezionali o straordinari dell’obbligato durante la vita coniugale;
- le somme per gli investimenti o per consentire una eventuale attività imprenditoriale di chi ne
Al contrario devono ritenersi incluse nella determinazione dell’assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato: le somme attinenti allo sviluppo della vita personale, fisica, culturale e di relazione del coniuge che le riceve (predetta sentenza della Cassazione, n. 18613/2008).
Inoltre, devono essere valutati dal Giudice:
- a riduzione dell’assegno di mantenimento, in considerazione dell’obbligo di assicurare il tenore di vita matrimoniale a quest’ultimo, ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, inclusi quelli derivanti da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell’interessato (Cassazione, VI, ordinanza del 10 giugno 2014, n. 13026);
- la complessiva situazione di ciascuno dei coniugi e, quindi, occorre tener conto, oltre che dei redditi in denaro, di ogni altra utilità economicamente valutabile, ivi compresa la disponibilità della casa coniugale (Cassazione, I, sentenza del 3 ottobre 2005, n. 19291);
- il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non è previsto, dall’art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento, ma ha lo scopo di garantire, ai figli minorenni o non autosufficienti economicamente, la continuità dell’habitat familiare (Cassazione, VI, ordinanza 9 febbraio 2015, n. 2445 e Sez. I, del 22 marzo 2007, n. 6769);
- nel caso di revoca del diritto di abitazione nella casa coniugale (ad esempio, per raggiunta autosufficienza economica del figlio della coppia), la riduzione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento non deve essere, sempre e comunque, direttamente proporzionale al canone di mercato dell’immobile che il coniuge deve lasciare, potendo ipotizzarsi una diversa sistemazione, in abitazione eventualmente più modesta, ancorché decorosa (Cassazione, Sez. VI, ordinanza del 21 luglio 2015, n. 15272).
Ultime massime sull’assegno
In ordine alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, la Corte di Cassazione, negli ultimi anni, si è così pronunciata:
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Sez. I, ordinanza del 30 settembre 2022, n. 28483 (conforme Sez. I, ordinanza del 6 luglio 2022, n. 21392):
ha ricordato che l’assegno di separazione comporta la permanenza del vincolo coniugale, e, pertanto, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio;
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Sez. I, ordinanza del 19 settembre 2022, n. 27347:
ha affermato che la domanda di modifiche delle condizioni d