Guanti come indice di capacità contributiva per l’odontoiatra

         L’ufficio finanziario può quantificare il maggior reddito del professionista (odontoiatra) facendo ricorso al consumo dei guanti usati per la sua attività.

         Quanto precede è contenuto in una recente sentenza della Cassazione (n. 14879 depositata il 5 giugno 2008) da cui emerge che nell’accertamento induttivo, che deve fondarsi non su calcoli matematici ma sul buon senso, è attuabile tale rettifica in quanto sussiste un collegamento tra il materiale utilizzato e gli interventi sui pazienti.

 

         L’attività di accertamento svolto dall’Amministrazione finanziaria è regolata dalle disposizioni contenute nel Dpr  29/09/1973, n. 600,  da cui emergono i tratti salienti delle varie tipologie di accertamento che si distinguono sia in base alle modalità con le quali vengono effettuati che in relazionai redditi da accertare. Nel rilevare che l’accertamento è conseguenza del controllo sostanziale posto in essere dall’ufficio finanziario mediante l’utilizzo di una serie di informazioni ottenute, direttamente o con la collaborazione della Guardia di finanza, da banche o dall’anagrafe tributaria, l’art. 39, comma 1, lett. d), prevede il metodo analitico-induttivo utilizzato per l’accertamento dei redditi d’impresa:  questo prevede che l’ufficio possa ricorrere a presunzioni che devono essere necessariamente essere gravi, precise e concordanti (1). L’art. 39, comma 2 del medesimo Dpr prevede, inoltre, che l’ufficio proceda all’accertamento induttivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, con facoltà di prescindere dalle scritture contabili e di avvalersanche di presunzioni prive della gravità, precisione concordanza.

 

         Nella fattispecie in esame il contribuente, esercente la professione di odontoiatra, ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento dell’ufficio finanziario eccependo che quest’ultimo avrebbe proceduto all’accertamento analitico-induttivo pur in presenza di una contabilità regolare. In particolare, l’ufficio avrebbe utilizzato, ai fini della ricostruzione del reddito il consumo dei guanti monouso utilizzati dal ricorrente per lo svolgimento della sua attività di odontoiatra.

         La Corte di cassazione, avallando le conclusioni a cui erano pervenuti i giudici del merito, ha ritenuto che l’ufficio finanziario ha  proceduto in modo corretto avendo accertato l’omissione di fatture relative all’utilizzo di “protesi, scheletrati e simili regolarmente acquistati e non rinvenuti in giacenza” e conseguentemente ha desunto l’inattendibilità delle scritture contabili. I giudici di legittimità hanno affermato, inoltre, che il metodo usato dall’amministrazione finanziaria ai fini della ricostruzione del reddito avvalendosi del consumo dei guanti monouso utilizzati dal professionista per l’attività di odontoiatra è legittimo sussistendo una diretta correlazione tra il materiale usato (rectius: guanti monouso) gli interventi praticati sui pazienti e che tale dato costituisca un elemento utilizzabile per l’accertamento.

 

         In relazione alle motivazione addotte nel caso specifico, si osserva che la giurisprudenza  ha affermato a più riprese la legittimità dell’accertamento induttivo fondato sul buon senso, valutando la congruità e ragionevolezza della motivazione assunta, senza procedere ad un’autonoma ricostruzione dei fatti. Infatti l’accertamento induttivo non viene elaborato mediante un calcolo rigoroso di cifre e numeri ma è basato su considerazioni presuntive e di buon senso (2). Ed inoltre l’accertamento induttivo deve basarsi su criteri di ragionevolezza e valutare il caso concreto e no fondarsi su percentuali astratte (3).

         Il metodo di accertamento induttivo utilizzato nel caso in esame richiama un ulteriore metodo fondato sul numero dei coperti (il tovagliometro) posto in essere dagli uffici nei confronti degli esercizi di ristorazione che la giurisprudenza ha ritenuto a più riprese legittimo. A tale proposito una recente sentenza, nel rilevare che il ricorso al metodo induttivo appare giustificato in quei casi di manifesta incongruità del volume d’affari dichiarato, ha ribadito che nell’ambito dell’attività di ristorazione per la ricostruzione dei ricavi rimane obiettivamente più esatto – e normalmente seguito -, il parametro basato sull’impiego dei tovaglioli piuttosto che il criterio fondato sul consumo di caffè nella conduzione dell’azienda (4).

 

Enzo Di Giacomo

12 Luglio 2008 


NOTE

(1) Cass. 11 gennaio 2008, n.ri 417 e 418. Viene affermato che la presenza di scritture contabili non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo. Quest’ultimo, pertanto, appare legittimo, anche in presenza di scritture formalmente corrette, allorché si riscontri un comportamento “antieconomico” del contribuente che fa ritenere all’ufficio inattendibile la contabilità aziendale.

 

(2) In tal senso Cass. 12 luglio 2006, n. 15809. Nel caso in esame il richiamo alle dichiarazioni di 50 persone che avevano specificato l’ammontare dei capitali ricevuti in prestito e degli interessi versati è sufficiente a sostenere la pretesa dell’ufficio senza che occorrano specifiche operazioni matematiche.

 

(3) Cass 14 ottobre 2005, n. 19955. Deve ritenersi inattendibile uno studio di settore (che assume valenza di prova presuntiva) da cui risulta un notevole divario tra percentuali di ricarico applicate per periodi di imposta tra sé ravvicinati nel tempo, a seguito di un immotivata valutazione dei soli ricavi.

Cfr. Cass 21 aprile 2008, n. 10277. Stante l’inattendibilità delle scritture, l’ufficio può procedere in vaia induttiva, avvalendosi di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva.

 

(4) Cass. 11 giugno 2008, n. 15397.  In tale sentenza è stata affermato che l’accesso c.d. breve è finalizzato al solo scopo di acquisire la documentazione contabile e detta attività è da considerare prodromica alla vera e propria verifica fiscale. E’ stata, altresì, affermata la legittimità della verifica condotta dalla Guardia di finanza nei confronti di una società anche se il contribuente non è stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore abilitato.