I costi di design delle etichette da includere nel valore doganale anche quando queste sono realizzate nell’Ue e fornite digitalmente dall’importatore al produttore extra UE per la stampa sulla confezione.
Per l’Avvocato Generale, nella questione pregiudiziale incardinata dinanzi alla Corte di Giustizia dell’UE nella causa C-307/23, i costi di progettazione dei modelli di stampa delle etichette possono rientrare nel valore delle merci presentate per l’importazione, in quanto da considerarsi come costo di imballaggio.
Il caso: design delle etichette fornito dall’Europa
Nel caso di specie, secondo una prassi comunemente in uso in moltissime industry e per i beni di consumo in genere (food, accessori, abbigliamento, prodotti per la casa, elettrodomestici, ecc..) un importatore dell’UE aveva fornito gratuitamente e in formato elettronico ad un suo fornitore situato in un Paese terzo dei modelli di stampa creati nell’UE, che lo stesso fornitore aveva poi utilizzato questi modelli per produrre le etichette da apporre su delle lattine importate nell’Unione, contenenti prodotti alimentari.
La questione sottoposta al AG è se tali costi di progettazione debbano essere inclusi nel valore in dogana, conclusione che l’AG ritiene valida, poiché tali costi di design delle etichette debbano essere considerati parte integrante del costo dei contenitori e funzionali ad essi.
Il ragionamento seguito considera che, seppure manchi una definizione doganale del termine «contenitori», con riferimento alla nozione di «imballaggio», in conformità all’uso corrente di questo termine, già la CGUE ha sancito che esso possa riguardare i contenitori che si prestano non solo al trasporto delle merci considerate, ma anche alla loro conservazione e distribuzione.
Ciò solleva e rafforza l’importanza della questione se il costo (del servizio) di realizzazione di modelli di stampa per etichette, che a loro volta sono incollate sui contenitori stessi, rientri anch’esso nella nozione di «contenitori» e, quindi, sia incluso nel valore imponibile.
Anche se, dal punto di vista della classificazione, ai sensi della regola generale 5 b) di interpretazione della Nomenclatura Combinata, le etichette (come i box, le scatole, i contenitori in genere) devono essere classificate allo stesso modo dei prodotti che contengono, vale a dire i prodotti alimentari, dal punto di vista del valore, invece, gli elementi in questione si presentano parimenti rilevanti e concorrono all’imponibile doganale, qualunque sia il luogo di loro realizzazione e non rilevando neppure il fatto che i modelli siano stati messi a disposizione dei fornitori a titolo gratuito, perché ciò significa soltanto che è stata la compratrice a sostenere effettivamente tali costi.
Questo arresto esclude, al contempo, che alle etichette possa ascriversi il carattere di artwork, piano, schizzo o design, che invece si ritiene proprio dei beni e non dei loro fogli di presentazione, perché la disposizione sugli imballaggi ha carattere speciale e prevalente rispetto a quella generale di beni e servizi in argomento, che tuttavia è pacifico che possano avere sia carattere materiale, sia immateriale.
Nell’attesa della decisione della Corte, la questione ora al vaglio della Corte di Giustizia dell’Ue si presenta particolarmente impattante e, a dire il vero, fa il paio con una posizione già emersa in passato, nella sentenza BMW (C-509/19), in cui i costi di sviluppo del software realizzato nell’UE e installato nelle centraline realizzate fuori dalla UE furono considerati parte del valore doganale delle merci importate.
Le criticità dell’interpretazione
Questo nuovo approccio, infatti, oltre ad ampliare in maniera anche molto significativa la materia imponibile da tassare in dogana, può comportare delle difficoltà pratiche di calcolo, perché il valore del disegno di un’etichetta, utilizzata una volta o milioni di volte, si rende difficilmente frazionabile sul numero di pezzi in singola importazione, soprattutto se riferito a flussi costanti.
Resta però il warning generale sugli elementi del valore, che sempre di più nascondono sorprese o insidie o, se si vuole, per lo meno controverse, nella premessa maggiore che, comunque, la base imponibile doganale resta governata da regole peculiari e si forma, per sommatori, su una serie numerosissima di voci ed elementi che, uno ad uno, come in questo caso, devono essere apprezzati.
NdR. Scopri qui come funziona l’accertamento doganale: valore delle merci
Ettore Sbandi
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