CU ai medici forfettari ancora obbligatorie ma invio senza sanzioni

Si segnala un’importante precisazione dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’obbligo di Certificazione Unica per i compensi professionali erogati ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, in regime forfetario o di vantaggio.
Una semplificazione annunciata sembra scontrarsi con eccezioni che generano incertezza, tra documenti sostitutivi, obblighi sospesi e chiarimenti dell’ultimo minuto.

CU ai medici forfettari: obbligo confermato

cu medici forfettariChe l’esclusione dei soggetti forfettari dall’obbligo di fatturazione elettronica sia stata un grave errore, qualsiasi fosse il motivo alla base di tale esonero, è qualcosa che chi scrive ha sempre affermato.

Ne è prova il fatto che, dopo la rimozione di tale esonero dal 2024 (sebbene non totale, per la solita eccezione delle prestazioni sanitarie, che, come vedremo, ha le sue conseguenze), il Legislatore ha potuto dare seguito ad una semplificazione importante.

 

La semplificazione introdotta dal Decreto Adempimenti

L’articolo 3 del D. Lgs. n. 1/2024, noto come Decreto adempimenti, ha infatti potuto introdurre il comma 6-septies nell’art. 4 del DPR 322/98, stabilendo che i soggetti che corrispondono qualsiasi compenso ai contribuenti che adottano il regime forfetario o il regime di vantaggio, sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica al percettore e dalla sua trasmissione all’Agenzia delle Entrate.

 

Il caso dei medici convenzionati col SSN

Il caso di cui ci occupiamo oggi riguarda le CU relative ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), per i quali l’Azienda sanitaria che corrisponde i compensi professionali inquadrabili come redditi di lavoro autonomo, emette un apposito foglio di liquidazione dei corrispettivi che, dovendo prevedere tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del decreto IVA, viene considerato sostitutivo della fattura.

La presenza di tali documenti (sostitutivi della fattura) fa sì che i soggetti interessati siano esonerati dalla fatturazione elettronica.

Cosa dovrebbe accadere con i forfettari?

Nel caso in cui il medico rientri nel regime forfetario o nel regime di vantaggio, si ha (si dovrebbe avere) che, a seguito della suddetta modifica normativa, non c’è (non ci sarebbe) l’obbligo né di fatturazione elettronica, né di rilascio e trasmissione della Certificazione Unica.

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate: interpello n. 132/2025

Una recentissima risposta ad interpello (n. 132/2025) ha invece affermato che questa conseguenza non si può realizzare.

Poiché infatti i medici in convenzione con il SSN continuano a essere esonerati, per tali prestazioni, dalla fatturazione elettronica, il suddetto esonero dagli obblighi di rilascio e trasmissione della Certificazione Unica non può applicarsi, sicché le Aziende sanitarie che erogano compensi a medici convenzionati in regime forfetario o di vantaggio, con emissione degli appositi “cedolini”, devono continuare ad assolvere gli obblighi relativi al rilascio e all’invio delle Certificazioni Uniche.

Modalità di compilazione delle CU

La compilazione, continua l’Agenzia, dovrà avvenire indicando tali compensi al punto 7 della certificazione relativa ai redditi di lavoro autonomo, con l’indicazione al punto 6 del codice 25, istituito quest’anno per indicare le somme corrisposte ai soggetti aderenti al regime forfetario, che non richiedono il rilascio di una fattura elettronica, come ad esempio l’indennità di maternità (stante la soppressione del precedente codice 24).

Lo stesso discorso, ovviamente, riguarda i contribuenti in regime di vantaggio.

La (parziale) salvaguardia per gli errori già commessi

È evidente che le Aziende sanitarie che non hanno trasmesso la CU a tali soggetti hanno però ben operato, posto che la rimozione dell’obbligo, di cui abbiamo detto, non prevedeva tale eccezione, benché, va detto, fosse chiaro che essa è conseguenza della eliminazione dell’esonero da fatturazione elettronica.

L’Agenzia ha riconosciuto tale “esimente”, precisando che:

le strutture preposte al controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni nel caso di invio tardivo delle Certificazioni Uniche relative al periodo d’imposta 2024, ovvero di invio di Certificazioni a rettifica di quelle già inviate, laddove destinate a fornire i dati innanzi richiamati.

Nessuna sanzione, di fatto, verrà irrogata alle CU “tardive” emesse dalle Aziende sanitarie ai medici convenzionati.

 

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Danilo Sciuto
Venerdì 16 maggio 2025