Contributo addizionale contratti a termine. Quando è dovuto all’INPS?

Il contratto a termine, meno stabile e più costoso di quello a tempo indeterminato, è soggetto a un contributo addizionale INPS pensato per disincentivarne l’uso. Ma quando il versamento è davvero obbligatorio? Esistono eccezioni, casi di esclusione e possibilità di rimborso. Ecco tutto ciò che è utile sapere.

Contratti a termine: obblighi, limiti e contributo addizionale INPS

contributo addizionale contratti termineIl Decreto Legislativo 15 giugno 2015 numero 81 contenente la disciplina organica dei contratti di lavoro qualifica all’articolo 1 il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come la forma comune di collaborazione tra azienda e dipendente.

Partendo da questo assunto tutte le tipologie contrattuali diverse dal contratto a tempo indeterminato incontrano una serie di limitazioni normative, previste per incentivare i datori di lavoro a ricorrere al contratto che presenta il maggior livello di stabilità occupazionale per i dipendenti.

Il contratto a termine non sfugge alla filosofia appena descritta, dal momento che il legislatore (sempre attraverso il Decreto Legislativo numero 81/2015) contempla una serie di paletti, quali:

  • motivazioni tassativamente previste dalla legge e / o dalla contrattazione collettiva per il ricorso al contratto a termine (il cosiddetto regime delle causali);
  • tetto di durata massima di 24 mesi;
  • limite quantitativo al numero di dipendenti a tempo determinato in forza;
  • stacco temporale tra un contratto a termine e quello successivo (disciplina dello stop and go);
  • previsione di un numero massimo di proroghe (prosecuzione del rapporto senza soluzione di continuità).

 

Il contributo addizionale dovuto per i contratti di lavoro a tempo determinato

Alle limitazioni citate se ne aggiunge una di tipo economico-contributivo dal momento che si concretizza in un maggior costo del personale determinato dall’assunzione dei dipendenti con contratto a termine.

I datori sono infatti tenuti a versare all’INPS un contributo addizionale calcolato sulle retribuzioni imponibili dei lavoratori a tempo determinato. Contributo, quest’ultimo, non previsto per i dipendenti, al contrario, a tempo indeterminato.

Analizziamo in dettaglio cos’è e in quali casi dev’essere versato all’INPS il contributo addizionale per i contratti a termine.

 

Cos’è il contributo addizionale?

Contemplato dall’articolo 2, commi dal 28 al 30, Legge 28 giugno 2012 numero 92, il contributo addizionale è dovuto dal datore di lavoro all’INPS per i rapporti di lavoro subordinato “non a tempo indeterminato” (articolo 2, comma 28).

Di conseguenza, nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, l’azienda deve farsi carico degli stessi contributi previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, cui si somma però il contributo addizionale.

Come si versa il contributo addizionale?

Una volta calcolato, il contributo addizionale si versa, al pari delle altre somme dovute all’INPS, con modello F24, da liquidare entro il giorno 16 del mese successivo quello di competenza del contributo stesso.

I dettagli riguardanti l’ammontare del contributo addizionale devono essere indicati nel flusso telematico UniEmens che il datore di lavoro (o un suo intermediario) è tenuto a inviare all’INPS entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di competenza della denuncia.

A quanto ammonta il contributo addizionale?

Il contributo addizionale per i contratti a termine non è previsto in misura fissa ma si determina in percentuale sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali del dipendente a tempo determinato.

Nello specifico, l’aliquota da utilizzare è dell’1,40%, aumenta dello 0,50% in occasione di ciascun rinnovo (riassunzione) del dipendente con contratto a termine.

Pertanto, a fronte di un primo rapporto a termine tra azienda e dipendente il contributo addizionale è pari a:

Retribuzione imponibile ai fini previdenziali del dipendente * 1,40% = contributo addizionale da versare all’INPS.

Al contrario, se, una volta cessato il primo rapporto, lo stesso dipendente è riassunto a tempo determinato il contributo passa a:

Retribuzione imponibile ai fini previdenziali del dipendente * (1,40% + 0,5%) = contributo addizionale da versare all’INPS.

Seguendo la logica appena descritta, al terzo rinnovo l’aliquota per contributo addizionale passa a 1,40% + 0,5% (primo rinnovo) + 0,5% (secondo rinnovo) + 0,5% (terzo rinnovo) = 2,90%.

Quando non si applica il contributo addizionale?

Il datore di lavoro non deve farsi carico del contributo addizionale in caso di:

  • Operai agricoli a tempo determinato;
  • Lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di dipendenti assenti;
  • Lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali (elenco di cui al Decreto del Presidente della Repubblica numero 1525/1963).

Dal 1° gennaio 2020 il contributo addizionale è altresì escluso per l’assunzione a termine:

  • per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
  • per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nelle ipotesi contemplate dai contratti collettivi (sono ricomprese le attività di mense e ristorazione collettiva di cui ai codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05 e del catering qualificate con ATECO 56.29.20 e 56.21.00 e CSC 7.07.05;
  • per la fornitura di lavoro temporaneo portuale.

 

Altre ipotesi di esclusione

L’applicazione del contributo addizionale non è contemplata, in aggiunta alle casistiche di cui al paragrafo precedente, per:

  • l’assunzione di lavoratori sportivi;
  • i contratti a termine stipulati dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019.

 

Si può recuperare il contributo addizionale?

Il contributo addizionale versato dal datore di lavoro all’INPS è restituito per intero (una volta decorso il periodo di prova) nelle ipotesi di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

La restituzione avviene anche a fronte della riassunzione del dipendente a tempo indeterminato, avvenuta entro 6 mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine.

In questi casi si detrae dalle mensilità di contributo spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto a termine.

La cifra restituita al datore si intende comprensiva della quota base (1,40%) e della maggiorazione dello 0,50% prevista per ciascun rinnovo contrattuale.

 

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Paolo Ballanti

Venerdì 2 maggio 2025