Gli esoneri previsti prima dal Decreto Sostegni-Ter e poi dal Decreto Ucraina hanno comportato la necessità che, in caso di sospensione dal lavoro, l’INPS fornisca specifiche istruzioni affinché i datori di lavoro possano legittimamente fruire di tale sgravio a seguito dell’autorizzazione fornita da parte della Commissione Europea all’attivazione di tali sostegni nel rispetto del Regime dei minimis. Vediamo l’applicazione pratica…
Il Decreto Ucraina e il Decreto Sostegni-ter hanno introdotto delle specifiche misure volte a rendere i datori di lavoro esonerati dall’addizionale per cassa integrazione guadagni per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa compresi tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022.
Allo stesso modo, il Decreto Ucraina ha fatto in modo di esonerare dal contributo addizionale i datori di lavoro per le sospensioni comprese tra il 22 marzo e il 31 maggio 2022. Ciò è valevole per i datori di lavoro rientranti in specifici settori produttivi.
Su tale argomento ritorna l’INPS fornite indicazioni operative sugli interventi in materia di ammortizzatori sociali, e in particolar modo sulla gestione di tali esoneri.
Tali misure di esonero infatti hanno un carattere selettivo proprio perché interessano specifici ambiti e come tale hanno bisogno, per essere operative, di specifica autorizzazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE.
Esonero dal pagamento della contribuzione addizionale: l’autorizzazione della Commissione Europea
Per quanto riguarda il primo dei due esoneri