Torna al centro dell’attenzione il delicato tema della ripartizione di responsabilità tra contribuente e professionista. Chi risponde in caso di dichiarazione omessa? Quando le sanzioni ricadono sul cliente? La Cassazione fa chiarezza: il contribuente resta responsabile se non dimostra di aver vigilato attivamente sull’operato del professionista incaricato.
Sanzioni per dichiarazione omessa: il contribuente risponde se non vigila sul professionista
In tema di sanzioni, la prova dell’assenza di colpa grava sempre sul contribuente, il quale risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante.
Il caso: responsabilità per mancato invio della dichiarazione
La Corte di Cassazione ha chiarito i profili di responsabilità sanzionatoria di contribuente e professionista, in caso di mancato adempimento da parte di quest’ultimo alla trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti del contribuente, esercente la professione di avvocato, un avviso di accertamento, con cui recuperava a tassazione, per l’anno 2004, ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, redditi non dichiarati.
L’avviso traeva origine da un PVC della Guardia di Finanza, nel quale si evidenziava l’omessa dichiarazione dei redditi, per gli anni dal