Cosa succede se il contribuente non riesce a versare le imposte perché lo Stato, suo debitore, ritarda i pagamenti? Una recente pronuncia apre a scenari interessanti: se l’inadempimento è frutto di una crisi di liquidità causata dalla Pubblica Amministrazione e il contribuente dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, le sanzioni possono cadere.
È il caso tipico in cui si configura la forza maggiore, causa di non punibilità in ambito tributario. Un principio che, se applicato correttamente, può segnare un cambio di passo nei rapporti tra Fisco e contribuente.
Sanzioni e forza maggiore: quando l’inerzia della PA giustifica l’omesso versamento
L’amministrazione finanziaria non può esigere il pagamento di sanzioni e interessi quando è lo Stato che non ha versato quanto dovuto.
Se la società dimostra di avere posto in essere tutti i rimedi del caso per ottenere il pagamento di quanto dovuto, ponendo in essere una serie di azioni al fine sia di evitare la crisi di liquidità che il conseguente inadempimento dell’obbligazione tributaria, sussiste la causa di forza maggiore che può essere invocata come esimente al fine di ottenere la restituzione delle sanzioni versate e non dovute (Sentenza CGT 2° gr Lazio).
Forza maggiore e omessi versamenti fiscali
La forza maggiore in ambito tributario è una causa che esonera da responsabilità l’agente e che può essere considerata una causa di non punibilità.
La nozione di forza maggiore, quindi, in materia tributaria e fiscale (cfr. Corte di Giustizia 18/12/200, in causa C-314/06, punto 24), richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi
La figura della “forza maggiore” è disciplinata dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. 472/1997, (in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie) come “causa di non punibilità” del contribuente che abbia commesso un fatto integrante l’infrazione di una norma tributaria.
In ambito penale il tema è disciplinato dall’art. 45 codice penale in cui si afferma che:
“Non è punibile chi ha commesso il