In un mercato del lavoro sempre più competitivo, le aziende possono orientare le proprie scelte assunzionali anche grazie a incentivi mirati. Tra questi, lo sgravio per giovani under 30 rappresenta un’opportunità economica vantaggiosa, ma richiede attenzione a requisiti e condizioni.
I datori di lavoro sono titolari di un potere di scelta in merito alle persone da assumere in ragione delle loro esigenze economico – produttive.
Sgravio giovani under 30
Al fine di favorire l’inserimento – reinserimento lavorativo di determinate categorie di soggetti, altrimenti a rischio di incontrare difficoltà nell’accesso al mondo del lavoro, la normativa riconosce una serie di sgravi contributivi, il cui obiettivo è rendere economicamente vantaggiosa l’assunzione e, in tal modo, condizionare positivamente la scelta dell’azienda.
Tra le categorie di soggetti meritevoli di tutela figurano le giovani generazioni che, a causa dell’età anagrafica e / o dell’assenza di un consolidato background professionale, rischiano di cadere nella disoccupazione o nella precarietà.
Per questi motivi il legislatore riconosce una riduzione dei contributi previdenziali carico azienda, a fronte dell’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di giovani under 30.
Analizziamo la misura in dettaglio.
Assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato
A norma dell’articolo 1, comma 100 e seguenti, Legge 27 dicembre 2017, numero 205 i datori di lavoro imprenditori e non imprenditori (compresi i datori di lavoro agricolo) che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dall’apprendistato) giovani under 30 in possesso dei requisiti di seguito descritti, hanno diritto ad un esonero contributivo.
Lo sgravio spetta altresì per le ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, a condizione che il lavoratore sia in possesso dei requisiti di legge alla data di conversione del rapporto.
L’agevolazione è riservata ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi, nella stessa unità produttiva.
Mantenimento in servizio dopo l’apprendistato
La misura opera, da ultimo, anche nelle situazioni di mantenimento in servizio del dipendente al termine dell’apprendistato (a patto che il dipendente sia titolare dei requisiti di legge alla data della prosecuzione).
In questa fattispecie di mantenimento in servizio:
- opera però un tetto di durata dello sgravio corrispondente a 12 mesi;
- non opera il requisito dell’assenza, in capo al datore di lavoro, di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (GMO) o collettivi, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, nella stessa unità produttiva.
Giovani under 30
Il bonus è riservato alle assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato di dipendenti che, alla data dell’evento incentivato, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- età fino a 29 anni, corrispondenti a 30 anni non compiuti;
- assenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.
La misura non spetta:
- in presenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato all’estero o a scopo di somministrazione;
- in caso di assunzione con contratto di lavoro intermittente ovvero con contratto di prestazioni occasionali;
- per le assunzioni effettuate da parte di datori di lavoro domestico.
Non è invece ostativa alla legittima fruizione dell’esonero l’assunzione a tempo indeterminato con orario a tempo parziale.
A quanto ammonta lo sgravio?
Lo sgravio under 30 si traduce in un esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3 mila euro annui per ogni dipendente assunto, da riparametrare e applicare su base mensile:
- 250,00 euro mensili (3.000,00 / 12) rappresenta la soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto;
- 8,06 euro (250,00 / 31 giorni) è la soglia massima di esonero per ogni giorno di fruizione dello stesso, con riguardo ai rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese.
La misura trova applicazione per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data dell’evento incentivato.
Sono esclusi dall’operatività dello sgravio:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo al Fondo per l’erogazione del TFR;
- il contributo ai fondi di solidarietà;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Revoca dell’esonero
Incorre nella revoca dello sgravio e nel recupero di quanto già fruito, il datore di lavoro che ricorre al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dall’esonero ovvero di un altro dipendente impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica.
Gli effetti descritti operano con riguardo ai licenziamenti intimati nei 6 mesi successivi l’evento incentivato.
Il rispetto del requisito non è invece richiesto nelle ipotesi di applicazione dello sgravio a fronte del mantenimento in servizio del dipendente al termine dell’apprendistato.
L’esercizio della revoca non ha alcuna conseguenza nei confronti di altri datori di lavoro che assumono il dipendente interessato, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione della misura a beneficio del nuovo datore di lavoro.
Ne consegue che qualora l’agevolazione venga revocata a causa dei licenziamenti per GMO, il precedente periodo di fruizione del bonus dev’essere comunque utilizzato per il calcolo del periodo residuo spettante al datore di lavoro.
Come si fruisce dello sgravio?
A fronte dell’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di giovani under 30 i datori di lavoro possono beneficiare della riduzione dei contributi a loro carico a decorrere dalle buste paga di competenza del mese interessato dall’evento incentivato.
L’azienda fruisce dello sgravio a mezzo riduzione dei contributi da versare all’INPS con modello F24.
I dati di dettaglio del bonus devono essere comunicati all’Istituto a mezzo invio telematico del modello UniEmens, nel rispetto delle modalità di compilazione definite con Circolare INPS 2 marzo 2018, numero 40.
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Paolo Ballanti
Lunedì 31 marzo 2025