Vediamo quali saranno gli obblighi dell’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) di società o altri enti per la certificazione del corretto utilizzo di contributi pubblici, come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2025.
Novità importantissime in arrivo a causa del controllo richiesto al Collegio Sindacale in merito al corretto utilizzo di contributi di entità significativa erogati dallo Stato a favore di società, enti, organismi e fondazioni.
Organo di controllo: i nuovi adempimenti in caso di erogazione di contributi pubblici
La bozza del recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) contiene importanti aggiornamenti circa la disposizione prevista all’articolo 1, commi 857 e 858, Legge n° 207 del 30 dicembre 2024.
Sono considerati contributi di entità significativa quelli di importo superiore ad un milione di euro oppure di ammontare pari al 50% del totale delle entrate, dei ricavi o del valore della produzione del soggetto beneficiario.
Relativamente alla tipologia di contributi, gli stessi sono definiti come le erogazioni destinate alla realizzazione di finalità o di progetti specifici di interesse pubblico mentre sono esplicitamente esclusi i crediti d’imposta. La definizione di contributo è sicuramente un po’ complessa e si presta a molteplici dubbi interpretativi che dovranno essere, necessariamente, chiariti onde togliere ogni ambiguità alla normativa.
Da quando partono i nuovi controlli?
Il primo anno di riferimento è il 2025 a partire dallo scorso 1 gennaio.
I collegi sindacali, anche in forma monocratica dovranno inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di erogazione dei contributi (il 30 aprile 2026 per i contributi percepiti nell’intero anno 2025), una relazione tecnica contenente le risultanze delle verifiche svolte all’interno dell’azienda per accertare il corretto utilizzo dei contributi ed il rispetto dei requisiti e finalità per le quali i contributi stessi sono stati erogati al beneficiario.
Il mancato invio della relazione non sembrerebbe tanto provocare la richiesta di rimborso dei contributi ma dovrebbe incidere, negativamente, su future erogazioni di contributi al beneficiario.
Abbiamo un po’ di tempo per adeguarci ai nuovi obblighi, ma non troppo.
Anche relativamente alle modalità tecniche di redazione e rendicontazione della relazione, è auspicabile qualche ulteriore precisazione da parte della pubblica autorità senza troppa attesa per poter pianificare le attività necessarie.
E per chi non ha nominato l’organo di controllo?
La norma avrà sicuramente un effetto per chi ha ricevuto contributi di entità rilevante ma non ha mai nominato l’organo di controllo
Il secondo comma dell’articolo 3 del citato D.P.C.M., prevede che in assenza degli organi di controllo, il soggetto beneficiario dei contributi, previa le opportune modifiche statutarie, dovrà dotarsi dell’organo di controllo per assicurare lo svolgimento delle verifiche sui contributi previste dalla normativa.
In pratica, chi non ha ancora nominato l’organo di controllo e riceve contributi che richiedono il controllo di cui alla normativa in oggetto, dovrà nominare il collegio sindacale oppure il sindaco unico solo per permettere agli stessi lo svolgimento dei controlli circa la corretta destinazione ed utilizzo di quanto ricevuto.
Sicuramente sarà un onere sgradito al beneficiario del contributi. La norma così impostata è sicuramente meno invasiva della prima ipotesi che prevedeva la nomina negli organi di controllo di membri scelti dal MEF (!).
Fonte: Bozza DPCM obblighi certificazione su contributi pubblici
Riccardo Bigi e Luca Bianchi
Venerdì 21 Marzo 2025