L’evoluzione dei tempi sta portando verso la direzione di avvicinare l’informativa e la rendicontazione delle società di persone a quella delle società di capitali, senza che abbia alcuna rilevanza la constatazione della scelta del regime di contabilità semplificata che renderebbe impossibile la redazione di un bilancio. Vediamo dunque quali sono gli scenari attesi.
Le società di persone non hanno (ancora) l’obbligo di depositare un vero e proprio bilancio e renderlo pubblico, ma solo quello di redigere e conservare un “rendiconto” (per usare le parole del codice civile). Se, per le società di capitali, il bilancio risponde all’esigenza di informare i terzi sulla integrità del patrimonio sociale, per le società di persone questo non è previsto, essendovi la garanzia del patrimonio personale dei soci.
Il rendiconto nelle società di persone
Nelle società di persone, il rendiconto è finalizzato alla osservanza del diritto di controllo della gestione dei soci non amministratori, per la tutela dell’interesse patrimoniale all’integrità della quota.
Tuttavia, fattori quali la necessità di trasparenza delle imprese, stanno muovendo nella direzione di avvicinare l’informativa e la rendicontazione delle società di persone a quella delle società di capitali.
Tale indirizzo è stato ripetutamente affermato in giurisprudenza.
Perfino OIC (n. 12/2024) ha auspicato un intervento legislativo in materia di bilanci delle società di persone che richieda l’adozione della forma prevista per le società di capitali.
E la contabilità semplificata?
L’opposizione basata sulla circostanza che numerose società di persone adottano la contabilità c.d. semplificata che quindi non renderebbe possibile la redazione del bilancio è del tutto priva di fondamento, posto che è basata su una constatazione che ha mera valenza fiscale e non certo civilistica.
Non occorre infatti dimenticare che il regime della contabilità semplificata non esplica alcuna funzione abrogativa delle disposizioni civilistiche in materia di contabilità (ovvero l’art. 2214 del codice civile).
La mancata tenuta della contabilità finanziaria (ossia che tenga conto non solo dei costi o ricavi, ma anche di aspetti finanziari) può avere effetti negativi in ambito penale, in relazione alla legge fallimentare (la violazione dell’art. 2214 c.c. può configurare l’ipotesi di bancarotta documentale), ma anche in ambito civilistico.
Un caso di esimente, previsto dalla norma civilistica e non certo da quella fiscale, lo troviamo solo per il caso di “piccole imprese”: al riguardo, il comma 3 dell’art. 2214 c.c. prevede che tali soggetti (quelli menzionati nell’articolo 2083, ossia chi svolge l’attività organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei familiari), non sono tenuti al rispetto delle disposizioni in tema di scritture contabili obbligatorie.
Per normativa europea arriverà il bilancio delle società di persone, da pubblicare?
Ma l’introduzione di un bilancio anche per le società di persone viene auspicata (ed introdotta normativamente) anche dalla UE.
La Direttiva UE 2025/25, annovera tra le società obbligate alla compilazione e pubblicazione del bilancio annuale anche le società di persone commerciali, al fine di garantire la trasparenza nelle informazioni societarie delle aziende e, principalmente, di facilitare la valutazione del rischio nelle transazioni commerciali. Nonostante gli obblighi pubblicitari delle società di persone dovrebbero rispecchiare gli obblighi a cui sono soggette le società di capitali, tali obblighi dovrebbero essere adattati alle caratteristiche specifiche delle società di persone.
Queste disposizioni disposizioni devono essere recepite in Italia entro il 31/7/2027, ed entrare in vigore il 31/07/2028.
Il bilancio per le società di persone commerciali, quindi, non è vicino ma neanche poi così lontano.
NdR: in merito alle tematiche legate al bilancio, Commercialista Telematico ha pubblicato tantissimi approfondimenti, vedi ad esempio: bilancio al 31/12/2024 clicca qui
Danilo Sciuto
Giovedì 20 Marzo 2025