Qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. La cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di un credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo e non impugnato, può essere quindi contestata solo per vizi propri e non già per vizi relativi all’avviso di accertamento presupposto.
Cartella da avviso definitivo: impugnabile solo per vizi propri
La Corte di Cassazione ha chiarito quali sono i presupposti di impugnazione di una cartella relativa ad avviso definitivo in quanto non impugnato.
Il caso: ricorso contro ca
rtella emessa per avviso di accertamento definitivo
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ricorreva avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello del contribuente avverso la pronuncia di primo grado, che, invece, ne aveva rigettato il ricorso avverso una cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.
L’Ufficio, nel 2011, aveva infatti notificato al contribuente, socio di una Srl cancellata dal registro delle imprese a fine 2005, un avviso di accertamento, relativo ai redditi del socio, con il quale recuperava a tassazione, per l’anno 2004, un maggior reddito di capitale in ragione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili realizzati dalla società.
Successivamente, in mancanza di i