Può l’amministratore essere anche dipendente della stessa società? Il tema è controverso e ha implicazioni fiscali e previdenziali rilevanti.
La giurisprudenza ha chiarito i casi in cui il doppio ruolo è ammesso e quando, invece, può essere contestato. Esaminiamo i criteri essenziali, i rischi e le condizioni per evitare problemi con fisco e istituto previdenziale.
Amministratore e dipendente nella stessa srl: compatibilità, rischi fiscali e previdenziali
La questione della (in)compatibilità tra il ruolo di amministratore di una srl (società a responsabilità limitata) (o di membro del consiglio di amministrazione) e lo status di lavoratore subordinato della medesima società è stata oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali negli ultimi decenni anche perché il disconoscimento del rapporto di lavoro può avere effetti sia sulla posizione previdenziale dell’amministratore/dipendente sia sulla deducibilità, in capo alla società, dei costi del lavoro.
Il tema centrale riguarda la possibilità di configurare un valido rapporto di lavoro subordinato in capo a un soggetto che, in virtù della carica sociale ricoperta, esercita funzioni gestionali e decisionali nell’impresa.
Il concetto di subordinazione del lavoratore
Ai sensi dell’art. 2094 c.c., la subordinazione si caratterizza per l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tale elemento assume particolare rilevanza nei casi in cui il lavoratore rivesta anche il ruolo di amministratore, poiché è necessario accertare se vi sia un’effettiva soggezione al potere gerarchico della società nel suo complesso.
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’onere della prova della subordinazione grava su chi intende far valere il rapporto di lavoro subordinato, dimostrando che, nonostante la carica sociale, vi sia un effettivo e autonomo potere di direzione, cont