Con l’atto di indirizzo dello scorso 27 febbraio, il Ministero delle Finanze coglie l’occasione per fare diverse puntualizzazioni in tema di abuso del diritto. Tra queste spicca la nozione di vantaggio fiscale inteso anche come differimento di imposta, con riferimento cioè alle situazioni nelle quali il contribuente consegue un vantaggio finanziario, consistente in un rinvio della tassazione sine die o significativamente posticipato, dunque non meramente temporaneo. Viene invece ribadita la posizione già espressa sulle operazioni circolari.
Abuso del diritto: le nuove direttive del MEF e il loro impatto fiscale
Nuove linee guida del MEF e criteri di applicazione
Lo scorso 27 febbraio il MEF ha emanato un atto di indirizzo applicativo in tema di abuso di diritto a cui dovranno attenersi le Circolari dell’Agenzia.
A dieci anni dall’introduzione dell’abuso di diritto nello statuto dei contribuenti alla luce delle complessità emerse in relazione ai casi concreti, il Ministero ha ritenuto di fornire agli uffici le indicazioni metodologiche necessarie per un’applicazione dell’art. 10 bis Legge 212/2000 che sia, al tempo stesso, coerente con la sua ratio e rispettosa delle scelte negoziali del contribuente, comprese quelle che consentono a quest’ultimo un legittimo risparmio d’imposta.
Nell’atto di indirizzo emerge un concetto a volte trascurato, ma di fondamentale importanza: l’art. 10, bis Legge 212/2000 si configura in ogni caso come una clausola residuale, destinata a trovare applicazione solo quando la fattispecie attuata dal contribuente non abbia comportato evasione, cioè violazione di disposizioni fiscali.
In tal caso, si configura più propriamente un’evasione che, come tale, va perseguita con gli strumenti che l’ordinamento offre.
Non costituiscono abuso del diritto, non solo i casi di aperta violazione delle norme tributarie, ma anche i casi di simulazione e di frode, che si caratterizzano per una ma