In vista della scadenza del 31 marzo, il Fisco fornisce nuovi chiarimenti sul ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022. Tra i dubbi principali, l’adesione da parte di chi ha applicato gli ISA in passato ma è transitato al regime forfettario nel 2024. Scopriamo chi può beneficiarne e le strategie migliori da adottare.
Nel corso dell’ottavo Forum dei commercialisti del 27 gennaio 2025, le Entrate si sono fra l’altro soffermate sul ravvedimento speciale per i soggetti che hanno aderito al CPB. Riepiloghiamo, quindi, le regole e offriamo al Lettore il pensiero espresso dalle Entrate.
Il ravvedimento speciale dal 2018 al 2022
Come è noto, il D.Lgs. n. 13/2024, come modificato dal D.Lgs. n. 108/2024, ha introdotto il concordato preventivo biennale, che investe sostanzialmente i contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA, pur essendo norma “aperta”, ancorché sul piano sperimentale, anche ai contribuenti forfettari.
L’istituto si è arricchito del ravvedimento speciale. Infatti, l’art. 2-quater, inserito in sede di conversione in L. n. 143/2024 del D.L. n. 113/2024, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderivano, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, di accedere al regime di ravvedimento loro riservato (dal 2018 al 2022), versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive (sono esclusi coloro che applicano il regime forfetario).
La norma, in particolare, individua innanzitutto il metodo di determinazione della base imponibile nonché le aliquote delle imposte sostitutive, che vengono legate al punteggio ISA conseguito nella annualità interessata.
Queste le 6 “fasce” individuate per la maggiorazione reddituale da utilizzare come base imponibile dell’imposta sostitutiva rispetto al reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, in ciascuna annualità.
Le 6 FASCE |
1) incremento del 5 % per i soggetti con ISA pari a 10; |
2) incremento del 10 % per i soggetti con ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10; |
3) incremento del 20 % per i soggetti con ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8; |
4) incremento del 30 % per i soggetti con ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6; |
5) incremento del 40 % per i soggetti con ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; |
6) incremento del 50 % per i soggetti con ISA inferiore a 3. |
Determinate le basi imponibili, sul piano della tassazione la norma distingue, da una parte, le annualità 2018, 2019 e 2022, e dall’altra parte, le annualità 2020 e 2021.
I contribuenti, pertanto, applicano le seguenti imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle rel