Terminiamo la nostra analisi delle novità nei casi di conferimento a realizzo controllato col caso particolare ma non troppo di incremento del patrimonio netto inferiore al costo fiscale della partecipazione. L’articolo prevede alcuni suggerimenti pratici di compilazione della relazione.
Continuiamo a trattare le novità della riforma fiscale per quanto riguarda il conferimento nel regime di realizzo controllato. Oggi analizziamo un caso particolare: l’incremento del patrimonio netto inferiore al costo fiscale della partecipazione.
Il realizzo controllato in caso di incremento del patrimonio netto inferiore al costo fiscale
Il legislatore ha voluto recepire normativamente i principi enunciati nella R.M. n. 56/E/2023 prevedendo che il realizzo controllato trovi, oggi, applicazione anche nei casi in cui l’incremento del patrimonio netto della conferitaria risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Il diverso orientamento contenuto nel principio di diritto n. 10/2020, già superato a livello di prassi, viene ora definitivamente sconfessato dal legislatore.
Si ricorda che con il Principio di diritto n. 10/2020, l’Agenzia aveva precisato, infatti, che in un’operazione di conferimento di partecipazioni, se l’incremento del patrimonio netto della conferitaria è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, l’operazione in discorso non poteva beneficiare del regime di realizzo controllato, ma doveva necessariamente ricondursi nell’alveo dell’art. 9 del TUIR[1].
La questione, come abbiamo già segnalato, era stata risolta a livello di prassi lo scorso anno. La nuova norma, tuttavia, va oltre.
Va, infatti, ricordato che nella R.M. n. 56/E/2023 la minusvalenza derivante da un incremento del netto inferiore al costo fiscale era considerata fiscalmente indeducibile.
Il legislatore va oltre e riconosce la deducibilità della minusvalenza nei limiti della differenza tra il costo fiscalme