La Mini IRES 2025 offre alle imprese un’opportunità fiscale unica: applicare un’aliquota ridotta al 20% invece del 24%, per ora solo per il 2025 ma salvo successive proroghe.
L’agevolazione è concessa a chi reinveste gli utili in industria 4.0 e Transizione 5.0, rispettando precisi requisiti di accantonamento e mantenimento dell’occupazione. Scopriamo come ottimizzare questi benefici fiscali, ci possono essere notevoli risparmi di IRES.
Mini IRES 2025: nuove agevolazioni fiscali per investimenti e occupazione
Aspetti generali
Con la Legge 9 agosto 2023, n. 111, relativa alla delega al Governo per la riforma fiscale, sono state previste, tra l’altro, semplificazioni del sistema tributario mediante la revisione dei comparti impositivi (Irpef, Ires, Irap e IVA), nonché specificatamente con l’art. 6, comma 1, lett. a), la riduzione dell’Ires in presenza dell’impiego del reddito prodotto:
- in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati;
- in nuove assunzioni;
ovvero:
- in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, che costituiranno di una successiva e appropriata valutazione normativa.
La nuova agevolazione individuata come “Mini Ires” o anche “Ires premiale”, trova operatività solamente per periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (“2025”, per i soggetti “solari” o, per ipotesi, per l’esercizio sociale dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 per coloro che chiudono il periodo d’imposta al 30 giugno di ogni anno).
Con la L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), in attesa dell’attuazione dei previsti obiettivi di cui alla citata lett. a), con l’art. 1, commi da 436 a 444, è stato introdotto un particolare regime agevolato, utilizzabile nel rispetto delle condizioni che, di seguito, verranno esaminate, tenendo, in ogni caso, presente che, ai fini operativi, nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove particolari modalità.
Mini IRES: ambito soggettivo
Il nuovo regime agevolato, che come accennato, consente l’applicazione dell’aliquota Ires ridotta al 20% sul reddito complessivo dichiarato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti “solari”: periodo “2025”), si rende operativo nei riguardi dei soggetti Ires, di cui all’art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR) e, pertanto, sono soggetti interessati:
- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- le società europee [di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001] e le società cooperative europee [di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003] residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società;
- i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
nonché le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Per quanto attiene alle società a responsabilità limitata in grande trasparenza, di cui all’art. 115 del TUIR, il reddito sul quale applicare l’aliquota Ires ridotta, deve necessariamente risultare individuato dalla “società partecipata”, la quale lo deve attribuire alle “società partecipate” in misura proporzionale all’entità inerente alla quota di partecipazione agli utili.
Dall’elencazione predetta, si intuisce che si devono ritenere non compresi nel regime in argomento e, di conseguenza, non si rende applicabile la riduzione di aliquota per le società e gli enti:
- il cui reddito imponibile (totale o parziale) viene determinato con criteri forfetari (es.: Tonnage tax);
- in liquidazione ordinaria;
- assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria;
nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i