Continuiamo l’analisi delle novità che impattano sulla disciplina del conferimento a realizzo controllato.
Le recenti modifiche sull’argomento ampliano le possibilità di applicazione, includendo anche il conferimento di quote a società che già detengono il controllo. Nuove aperture riguardano l’integrazione del controllo esistente e l’esenzione fiscale su trasferimenti di aziende o partecipazioni.
Scopriamo i dettagli.
Proseguiamo nell’analisi delle evoluzioni normative in tema di realizzo controllato con focus sulla nozione di controllo rilevante (si veda precedente intervento: Il nuovo conferimento a realizzo controllato ex art. 177 comma 2 del TUIR).
Con le recenti modifiche normative, la portata di questa disciplina si è ampliata considerevolmente, introducendo rilevanti aperture interpretative e applicative.
Realizzo controllato: novità e impatti della nuova disciplina sul conferimento e sul controllo societario
La disciplina previgente
La disciplina precedentemente in vigore prevedeva che il realizzo controllato trovasse applicazione a condizione che la società conferitaria acquisisse “il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile” ovvero incrementasse il suddetto controllo “in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo”.
In relazione al requisito del controllo l’Agenzia ha avuto modo di precisare che:
“Il requisito del controllo previsto al citato comma 2 rileva esclusivamente in relazione al soggetto conferitario che acquista la partecipazione.
La disposizione in commento, infatti, nulla dispone con riferimento ai soci della società conferita e, pertanto, si ritiene che il predetto requisito del controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile possa essere validamente integrato anche se l’acquisto delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società conferita.
Detta acquisizione deve avvenire però “uno actu”, attraverso un progetto ordinario di acquisizione della partecipazione e deve avere ad oggetto una partecipazione che consenta, comunque, alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata, ai sensi della norma sopra richiamata”[1].
Appurato questo, si poneva il problema di valutare il significato della previsione secondo cui il realizzo controllato trova applicazione, son solo nel caso in cui il controllo sia acquisito, ma anche nel differente caso di conferimento che consente semplicemente di integrare il con