Cessione aziendale e integrità del patrimonio: l’azienda è cedibile finché i suoi beni restano uniti

Una recente sentenza della Cassazione aggiunge un tassello alla circoscrizione della fattispecie della cessione (o affitto) di azienda: l’azienda può essere ceduta almeno fino a quando i beni che la compongono non viene disgregato. Attenzione ai casi di cessione di azienda dissimulata!

L’articolo 2555 codice civile definisce l’azienda come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”; non esiste invece una definizione di “ramo di azienda, per definire la quale occorre dunque rifarsi alla disciplina comunitaria, nella quale si definisce il “ramo d’attività” come…

“…il complesso degli elementi attivi e passivi di un settore di una società che costituiscono, dal punto di vista organizzativo, un’azienda indipendente, cioè un complesso capace di funzionare con i propri mezzi” (articolo 2, lett. i), della Direttiva Cee 90/434).

La giurisprudenza della Cassazione ha da parte sua sottolineato come all’esistenza del “complesso di beni” deve accompagnarsi il fatto che lo stesso sia “funzionante”, ma nel senso per cui l’operatività sia anche solo allo stato potenziale, da intendersi come idoneità ad essere utilizzato per l’esercizio dell’impresa.

Sono ben note le differenti modalità di tassazione indiretta delle due operazioni di cessione d’azienda e di cessione di singoli beni strumentali. Quest’ultima è infatti una operazione soggetta ad IVA, a differenza della cessione d’azienda che è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale.

 

La cessione di azienda dissimulata 

cessione azienda beni unitiTale è il motivo per cui la giurisprudenza è numerosa in tema di cessione di azienda dissimulata. In tale filone si inserisce la recente ordinanza n. 137 del 5 gennaio 2025 della Suprema Corte.

La fattispecie era quella di un contribuente che aveva ceduto terreni e attrezzature, originariamente relativi a un’azienda agricola e successivamente dati in affitto a un soggetto che li aveva destinati all’esercizio dell’attività di campeggio. attività cessata al momento della cessione dei terreni e delle attrezzature.

La Suprema corte ha affermato che la cessione di un complesso di beni configura una cessione d’azienda anche se, al momento del trasferimento, non è esercitata alcuna attività. Secondo i giudici di secondo grado, invece,

“…non si può neppure configurare una cessione d’azienda che non sia attualmente [in capo al cedente] in esercizio”.

Cessione d’azienda: validità anche in caso di inattività temporanea

Irrilevante è stato poi ritenuto il fatto del mancato riferimento nell’atto di trasferimento ad alcune voci quali avviamento, crediti e debiti: tale circostanza è anzi giustificata dalla temporanea inattività dell’azienda o della sua cessazione.

Nella scrittura della ordinanza, i giudici hanno richiamato la pronuncia della Cassazione n. 4700/2003 (relativa alla fattispecie di affitto), con la quale è stato affermato che l’azienda si configura sia quando il complesso organizzato dei beni sia dedotto nella sua fase statica, sia quando venga dedotto in quella dinamica. Pertanto,

“non è rilevante che la produttività non sussista ancora (o abbia cessato di esistere per l’interruzione o la temporanea sospensione dell’esercizio dell’impresa), bastando che essa sia una conseguenza potenziale dell’insieme, prevista e voluta dalle parti”.

L’operazione sarà quindi sempre considerata su azienda (e non singoli beni), fino a quando il complesso di beni che la compongono non venga disgregato o, comunque, non perda la propria attitudine a essere utilizzato per l’esercizio dell’azienda.

In tal senso, rileva anche che la cessione di tutti i beni sia fatta a un unico soggetto che abbia poi proseguito o ripreso l’attività.

È da escludere invece la configurabilità della fattispecie di “azienda” quando l’originaria utilizzabilità dell’intero aggregato a scopo produttivo o commerciale sia ormai cessata a causa del prolungato stato di abbandono e non possa essere ripristinata a causa dell’obsolescenza tecnologica, essendo stato indispensabile il ricorso ad onerosi e straordinari interventi di ristrutturazione ed ammodernamento per il recupero ad altre e diverse forme di uso (al riguardo, Cassazione n. 8748/2021).

 

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Danilo Sciuto

Martedì 14 gennaio 2025