Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una componente fondamentale delle retribuzioni dei lavoratori subordinati, spettante in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Questo approfondimento esamina la gestione del TFR nelle aziende con meno di 50 dipendenti, dove può essere mantenuto internamente.
Dopo un richiamo alla normativa e alla prassi di riferimento, verranno illustrati i criteri contabili, le voci di bilancio coinvolte e i dettagli delle scritture contabili necessarie, comprese quelle relative alle quote maturate e accantonate nel Fondo TFR, all’imposta sostitutiva e al contributo integrativo al fondo di garanzia.
L’obiettivo è fornire una guida pratica per comprendere e gestire correttamente questa voce patrimoniale e le sue implicazioni finanziarie.
Gestione del TFR a fine anno nelle aziende con meno di 50 dipendenti: normativa, contabilità e criteri di rilevazione
Imprese con meno di 50 dipendenti e TFR mantenuto in azienda
Per le imprese che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 dipendenti permane la disciplina del TFR prevista prima della riforma della previdenza complementare di cui alla L. 27.12.2006, n. 296 che, a partire dalle quote maturate dal 1° gennaio 2007 in avanti, riserva al dipendente una duplice scelta:
- mantenere il TFR all’interno dell’azienda;
- scegliere di destinare il Tfr a fondi pensione appositamente costituiti, con la finalità di creare un trattamento pensionistico integrativo.
Immaginiamo che il TFR, che costituisce un risparmio forzoso che il datore di lavoro opera mensilmente per conto del lavoratore, maturato al 31 dicembre 2006 e successivamente, sia stato mantenuto in azienda per effetto delle scelte operate da detti dipendenti.
In questo caso il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’INPS la dimensione occupazionale dell’azienda (vale a dire, la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare).
Devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto e dall’orario di lavoro, inclusi quelli non destinatari delle disposizioni sul TFR; i dipendenti con contratto part-time sono computati in proporzione all’orario svolto.
Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo se in sua sostituzione è stato assunto un altro lavoratore.
Classificazione e contenuto delle voci del bilancio
Il TFR spettante al personale dipendente in forza di legge o di contratto (cfr. art. 2120 c.c.) al momento di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, costituisce onere retributivo certo da iscrivere in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Il principio contabile OIC 31, definisce i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei fondi per rischi ed oneri e del trattamento di fine rapporto, individuando le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nella voce C del passivo, mentre il relativo accantonamento è effettuato nel conto economico alla voce B9 c) “trattamento di fine rapporto”.