Facciamo il punto sul provvedimento attuativo del condono: le regole di adesione e versamento, le problematiche per società trasparenti e forfettari, la cause di decadenza.
L’intervento normativo recante la sanatoria (o condono…) per i periodi di imposta dal 2018 al 2022 necessitava di un provvedimento attuativo che è stato emanato il 4 novembre scorso. Vediamo quindi in questo contributo di illustrare gli aspetti principali.
Indicazioni operative per il condono anni 2018 – 2022
Il pagamento del condono
In primo luogo, occorre rilevare che l’adesione si esercita esclusivamente con il mero pagamento degli importi dovuti.
Nel relativo F24, occorre indicare:
- il periodo d’imposta oggetto della sanatoria (tra il 2018 ed il 2022)
- il numero di rate prescelto (fino a 20).
La compilazione del modello F24
Nel caso dunque di sanatoria di una srl per tutte e cinque le annualità, nel primo (o unico) F24 occorrerà compilare 10 righi, ciascuno per anno e per imposta; solo 5, invece, per le persone fisiche, stante l’esclusione da IRAP.
Nel caso di rateizzazione, nel modello da compilare per le rate successive troveranno spazio anche i due righi per l’indicazione degli interessi (su Irap e sulle sostitutive delle imposte sui redditi).
Ciò che occorre quindi sottolineare è che non occorre alcuna presentazione di comunicazione telematica.
Il pagamento (in soluzione unica o per la 1° rata) va effettuato entro il 31/03/2025 (si rinvia a quanto scritto in questo contributo per l’opportunità di anticipare il versamento).
In caso di rateizzazione, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona solo con il pagamento di tutte le rate. In caso di omesso pagamento a scadenza di una delle rate successive alla prima, sarà possibile il pagamento tardivo entro il termine di pagamento della rata successiva, evitando così la decadenza dal beneficio della rateazione.
Si ricorda che nel caso di decadenza dalla rateizzazione per omesso/tardivo versamento, non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva.
Il ravvedimento per le società trasparenti
Nel caso di soggetti trasparenti (ossia società di persone, associazioni professionali, società di capitale trasparenti), il versamento delle imposte sostitutive va effettuato:
- da parte della società/associazione, per l’imposta sostitutiva dell’Irap;
- da parte dei soci o associati, per le imposte sostitutive delle imposte sui redditi/relative addizionali.
E i forfettari?
Ricordiamo che possono aderire alla sanatoria i titolari di partita Iva (anche forfettari 2023) che hanno prestato adesione al CPB entro il 31/10/2024, sul singolo periodo d’imposta che si intende sanare:
- hanno applicato gli ISA,
- oppure hanno dichiarato una causa di esclusione correlata all’emergenza COVID-19 (cause da 15 a 17 nei periodi da 2020 a 2022), o relativa alla situazione di “non normale svolgimento dell’attività” (causa 4) in un periodo del quinquennio (si veda questo precedente contributo).
Attenzione alle integrative
Il Provvedimento specifica, a fini antielusivi, che per il calcolo della base imponibile, occorre tenere conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni presentate entro il 09/10/2024, sterilizzando quindi, a questi effetti, le eventuali dichiarazioni integrative sui periodi di quinquennio presentate oltre il 9/10/2024.
I soggetti che, nell’annualità interessata, hanno conseguito sia redditi d’impresa sia di lavoro autonomo, possono sanare l’annualità solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.
I casi di decadenza dal condono
Per quanto riguarda infine i termini di decadenza del potere di controllo, la situazione è la seguente:
- per i soggetti hanno aderito al CPB e si sono avvalsi della sanatoria per una o più annualità, tali termini relativi alle annualità definite sono prorogati al 31/12/2027;
- per gli altri soggetti i citati termini di decadenza in scadenza al 31/12/2024 sono prorogati al 31/12/2025.
In altre parole, nel caso di adesione alla sanatoria per alcuni degli anni possibili (ad esempio, solo per due anni), si avrà una diversificazione dei termini di decadenza, a seconda che siano o meno oggetto di sanatoria.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate del 04/11/2024 attuativo del ravvedimento o condono
Danilo Sciuto
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