La Corte di Cassazione si è espressa sulla capacità processuale del fallito e sull’inerzia del curatore, chiarendo che, in caso di mancata azione del curatore, il fallito può impugnare gli atti impositivi. Questo principio salvaguarda i diritti patrimoniali e personali del debitore, prevenendo conseguenze negative anche future.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che qualora il giudizio sia stato validamente ed efficacemente intrapreso dal debitore prima della dichiarazione di fallimento, il regime previsto dal terzo comma dell’art. 43 legge fallimentare imponga l’interruzione automatica e d’ufficio del processo e ciò proprio per la sopravvenuta perdita della capacità processuale della parte dichiarata insolvente; il che dà modo al curatore di valutare l’interesse della massa ad eventualmente riassumere e coltivare il giudizio interrotto, e fermo restando che anche in questo caso – ed alla stessa maniera – in presenza di attivazione della curatela, l’incapacità del fallito a proseguire il giudizio non potrà che essere rilevata d’ufficio.
Il caso: contestazione sulla detrazione IVA, ricorso in Cassazione per una s.r.l. in liquidazione
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR che aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di una s.r.l., in liquidazione, avverso la pronuncia della CTP che aveva accolto il ricorso proposto dalla società, contro l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato, per l’anno 2010, l’indebita detrazione IVA in relazione a fatture ritenute soggettivamente inesistenti.
In punto di diritto, la CTR confermava la decisione della CTP per non avere l’Agenzia provato l’asserita partecipazione della società nella frode portata a compimento da terzi.
Da qui il ricorso erariale in Cassazione, con cui si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 codice procedura civile, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 43 della Legge Fallimentare, 43 e 31 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR – a fronte della dichiarazion