Elenco revisori dei conti degli enti locali: dal 30 Ottobre la presentazione delle domande

Ricordiamo che, entro il 16 dicembre 2024, è possibile iscriversi alle Liste dei revisori per gli enti locali per l’anno 2025. Ecco i requisiti e le modalità per rinnovare l’iscrizione o iscriversi per la prima volta negli elenchi. Attenzione: la formazione va effettuata entro il prossimo 30 novembre!

Il Ministero dell’Interno ha comunicato con decreto ministeriale che il termine per la presentazione delle domande relative alle nuove iscrizioni all’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e alla dimostrazione del permanere dei requisiti da parte dei soggetti già iscritti è fissato perentoriamente fra le ore 12:00 del 30 ottobre 2024 e le ore 12:00 del 16 dicembre 2024.

Dalla stessa data è possibile presentare domanda per l’inserimento nel predetto elenco dei revisori da parte di soggetti non iscritti e che siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile appresso indicato, dei requisiti previsti dallo stesso articolo 3 del citato Regolamento.

La richiesta si presenta in modalità telematica sull’apposita piattaforma del Ministero dell’Interno, compilando il relativo modello. Si accede esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS. I requisiti minimi sono quelli indicati nel Regolamento.

 

I requisiti per essere revisori degli enti locali

elenco revisori enti localiCon riferimento ai requisiti, si ricorda che:

  • i crediti formativi validi sono quelli conseguiti nel periodo 1° gennaio-30 novembre 2024 a seguito della partecipazione a eventi formativi che hanno ricevuto la condivisione dei programmi da parte del Ministero dell’Interno;
  • il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti, richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, deve riferirsi ad incarichi, della durata di un triennio ciascuno, svolti presso Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni. In caso di soggetto iscritto sia al Registro dei revisori legali che all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si terrà conto, ai fini del possesso del relativo requisito, dell’iscrizione con maggiore anzianità.

 

Termine utile per la presentazione delle domande

Il termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco, è fissato perentoriamente per il giorno 16 dicembre 2024 ore 12.00. A tal fine, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda che dovrà avvenire con le modalità di seguito indicate.

 

Modalità di presentazione delle Domande 2024

Le Domande di coloro che non erano iscritti all’Elenco 2024 dovranno pervenire al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, esclusivamente per via telematica. La compilazione del Modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della Finanza locale all’indirizzo https://dait.interno.gov.it/finanza-locale, attraverso la selezione del link denominato “Accedi all’Area dei Revisori” e, a seguire, “Accedi all’Area personale”. L’autenticazione può avvenire tramite “Spid”, “CIE” e “CNS”.

Una volta completata la compilazione del Modello, anche con l’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio/30 novembre 2024, i Revisori richiedenti l’iscrizione dovranno chiudere la domanda. Entro le successive 12 ore, i richiedenti riceveranno una Pec, da finanzalocale.prot@pec.interno.it, di comunicazione del buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati inseriti nel sistema.

Dovrà essere cura del Revisore verificare i dati riportati nella Pec, in quanto eventuali rettifiche potranno essere operate solo entro il termine ultimo di iscrizione sopra indicato. Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.

Nella compilazione della Domanda sarà richiesto di dichiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci, di non essere assoggettati all’eventuale sanzione della sospensione dall’Ordine o dal Registro professionale, e di non trovarsi nelle condizioni richiamate dall’art. 236, comma 1, del TUEL, e di cui all’art. 2382 del Cc. (interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi).

 

Modalità di dimostrazione del permanere dei requisiti per i soggetti iscritti nell’elenco dei revisori degli enti locali 2024

Il sistema, al momento dell’accesso, propone tutti i dati già inseriti nella precedente iscrizione (con il solo aggiornamento automatico del numero di anni di iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o al Registro dei revisori legali), come dichiarati e riportati nel file firmato digitalmente e trasmesso per posta elettronica certificata.

Il Ministero dell’Interno invita, quindi, a controllare l’attuale veridicità di quanto riportato nei dati e proposto automaticamente dal sistema. Se non vengono apportate modifiche rispetto ai dati già inseriti (ad eccezione dell’indirizzo pec, della via di residenza, del numero telefonico e dello status di dipendente pubblico), l’interessato dovrà confermare gli stessi con le modalità indicate dal sistema, procedere all’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio / 30 novembre 2024 e, quindi, completare la procedura di iscrizione cliccando sul pulsante “Chiudi domanda” seguendo le indicazioni a video.

Dopo tale operazione non è richiesto l’invio del file firmato digitalmente. Se la procedura è stata correttamente eseguita, l’interessato riceverà, dall’indirizzo pec della finanza locale sopra indicato, una comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati dichiarati.

Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda. Invece, nel caso in cui l’iscritto debba modificare i dati già dichiarati in sede di precedente iscrizione (ad eccezione dell’indirizzo pec, della via di residenza, del numero telefonico e dello status di dipendente pubblico), dovrà procedere alla compilazione del modello e alla trasmissione a mezzo pec del file firmato digitalmente con le modalità previste. Si precisa che anche la modifica dei dati relativi agli incarichi già dichiarati, alla scelta delle fasce e delle province comporta l’invio del file firmato digitalmente.

Nella compilazione della domanda sarà richiesto di dichiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci, e di non trovarsi nelle condizioni richiamate dall’art. 236, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), e dall’art. 2382 del codice civile, il quale prevede che non può essere nominato,…

…“l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

 

Contributo annuo

È stato confermato l’obbligo per i soggetti che risulteranno iscritti nel nuovo Elenco di versare al Ministero dell’Interno il contributo annuo pari ad Euro 25,00, di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Dl. n. 79/2012, entro il 30 aprile 2025.

 

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Giovanna Greco

Mercoledì 6 novembre 2024