Gli operatori economici affidabili possono ottenere riduzioni progressive, fino all’esonero totale della garanzia per dazi, Iva e altri tributi nazionali. Vediamo in quali casi spetta per gli operatori un iter semplificato.
Le garanzie nel sistema dei diritti doganali
All’atto dell’importazione nasce l’obbligazione doganale, ossia «l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione (n.d.a.: all’esportazione non sono previsti dazi) applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore» (articolo 5, n. 18, Regolamento Ue 952/2013, CDU).
Per la precisione, l’obbligazione doganale sorge quando la merce non unionale viene introdotta nella UE ed immessa in libera pratica, in regime di uso finale, come pure in regime di ammissione temporanea con parziale esonero dei dazi all’importazione (articolo 158 del CDU).
Nell’ambito di altri regimi doganali speciali (es. l’introduzione della merce vincolata al regime di transito, ovvero a quello di perfezionamento attivo) non sono richiesti dazi allorché la merce attraversa il confine doganale dell’Unione.
Evidentemente, nel caso in cui alla merce – introdotta nel territorio dell’Unione nell’ambito di uno dei sopra citati altri regimi doganali speciali – venisse cambiata “destinazione” (ad esempio: la merce introdotta nella Ue per la lavorazione in regime di perfezionamento attivo non viene riesportata ma immessa in libera pratica) si renderà necessario assolvere i diritti di confine dovuti (nascita della sola fiscalità daziaria).
Per questo motivo, quando la merce entra nel territorio doganale della Ue senza il pagamento di dazi (che sarebbero dovuti qualora la merce fosse vincolata ai regimi ordinari di immissione in libera pratica, uso finale, ecc.) occorre che l’importatore fornisca alle Dogane apposita garanzia, per eventuali diritti che dovessero sorgere in futuro.
In tal senso dispone l’articolo 89 del CDU, secondo il quale l’operatore economico deve fornire apposite garanzie sia «per obbligazioni doganali che sono sorte che a quelle per obbligazioni doganali che possono sorgere».
Esplicitamente, viene prevista l’obbligatorietà della garanzia (isolata o globale[1]) per tutti i regimi speciali soggetti a