Revisori enti locali: pagamento del contributo annuale

I revisori degli enti locali hanno tempo fino al 30 aprile 2023 per provvedere al pagamento del contributo annuale obbligatorio. Facciamo il punto sulle modalità da seguire…

I professionisti che risultano iscritti nell‘Elenco dei revisori dei conti degli Enti locali, di cui al decreto 15 febbraio 2012, n. 23, sono tenuti – entro il 30 aprile 2023 – al pagamento del contributo annuale pari a 25,00 euro, mediante versamento su un apposito conto corrente postale.

Ricordiamo che detto contributo, dovuto a copertura delle spese sostenute dal Ministero dell’Interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti e per iniziative di formazione a distanza, è stato previsto dall’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

I termini e le modalità di pagamento sono stati successivamente determinati con il decreto del Ministro dell’Interno del 23 giugno 2013.

 

Revisori enti locali: come si effettua il pagamento del contributo annuale

contributo annuale revisori enti localiIl versamento del contributo annuo di euro 25,00 dovrà essere effettuato al conto corrente postale n. 1013096209 (IBAN: IT60 C076 0114 5000 0101 3096 209), intestato a “Tesoreria Viterbo – Ministero Interno, art. 4-bis DL 79/2012.

Nella causale del versamento si dovrà indicare: “Contributo dei revisori dei conti degli enti locali, anno 2023 – aggiungendo anche il codice fiscale dell’iscritto”.

Una volta effettuato il versamento entro la data prevista, ciascun iscritto dovrà accedere alla propria area personale alla pagina internet https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/revisori.php. per comunicare le coordinate del proprio versamento entro il termine previsto per l’effettuazione dello stesso.

Sarà poi il Ministero a verificare la corrispondenza dei dati inseriti con la documentazione contabile inoltrata dal competente Centro di Poste al fine dei conseguenti eventuali provvedimenti.

 

Iscrizione Elenco Revisori Enti Locali

L’elenco dei revisori dei conti degli enti locali è istituito presso il Ministero dell’interno ed è articolato in sezioni regionali, in relazione alla residenza anagrafica dei soggetti iscritti, nonché in tre fasce di enti locali, individuate in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli stessi.

I revisori dei conti degli enti locali, a norma dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La richiesta di iscrizione e di mantenimento nell’elenco deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, nei modi e nei termini indicati negli appositi avvisi pubblici diramati dal Ministero dell’interno.

 

La presentazione della domanda di iscrizione all’elenco dei revisori 

Ricordiamo che le domande da parte dei soggetti non iscritti all’elenco dovranno essere presentate al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, esclusivamente entro il termine previsto per via telematica con la compilazione di apposito modello, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti.

La compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale , attraverso la selezione del link denominato: “Accedi all’area dei revisori” e successivamente di quello “Accedi alle banche dati”, tramite SPID o acquisendo la password per poter accedere alla compilazione del modello (fase di registrazione al sistema).

I soggetti che sono in possesso della password acquisita in sede di precedente registrazione al sistema, dovranno utilizzare la password già in possesso.

 

Il contenuto della domanda

Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di controllo di questa Amministrazione, previsti dagli articoli 71 e seguenti dello stesso D.P.R. n. 445 del 2000.

Con riferimento al requisito dell’iscrizione all’Ordine o al Registro professionale, i richiedenti dovranno, inoltre, dichiarare di non essere assoggettati all’eventuale sanzione della sospensione.

Infine, i richiedenti dovranno dichiarare di non trovarsi nelle condizioni richiamate dall’articolo 236, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui all’articolo 2382 del codice civile, il quale prevede che non può essere nominato “l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

 

NdR: abbiamo approfondito l’argomento anche l’anno scorso, nell’articolo “Contributo annuale revisori legali: a fine mese alla cassa”.

 

A cura di Giovanna Greco

Giovedì 27 aprile 2023