La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di indeducibilità di spese per difetto di inerenza, legato a un viaggio aziendale a Cuba. Nonostante la società avesse ottenuto sentenze di merito favorevoli, il Fisco ha contestato la deducibilità per mancanza di scritture contabili che dimostrassero attività promozionali.
La Corte ha ribadito che l’onere della prova spetta al contribuente, tenuto a documentare la destinazione aziendale dei costi. Approfondiamo meglio i dettagli di questa sentenza.
La Corte di Cassazione ha chiarito un caso di indeducibilità, per difetto di inerenza, di spese asseritamente di rappresentanza.
Il caso: recupero a tassazione del viaggio aziendale a Cuba per difetto di inerenza
Nella specie, una società riceveva un avviso di accertamento, vedendo disconosciute, in quanto indeducibili, alcune spese di rappresentanza, relative ad un viaggio “aziendale” a Cuba.
I gradi di merito erano favorevoli alla contribuente.
L’Amministrazione finanziaria proponeva infine ricorso per Cassazione, deducendo la violazione degli articoli 108, secondo comma, e 109, quinto comma, del TUIR, nonché dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008.
L’Agenzia delle Entrate contestava, in particolare, la erroneità della sentenza impugnata in relazione al capo riguardante il disconoscimento della deduzione delle spese di rappresentanza, avendo a suo avviso il giudice di secondo grado violato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di deducibilità dei costi sostenuti per spese di rappresenta