Il pagamento dei modelli F24 con compensazioni richiede l’uso dei canali Entratel o Fisconline, ma cosa succede in caso di errore?
Analizziamo le norme, le sanzioni applicabili e gli orientamenti giurisprudenziali per capire le conseguenze di un eventuale pagamento tramite home banking.
È ormai noto che i versamenti tramite F24 in assenza di crediti da compensare possano avvenire presentando i modelli sia tramite i servizi Entratel o Fisconline sia tramite il servizio di home banking.
F24 con compensazioni: si paga solo con Entratel o Fisconline
Così non è, invece, nel caso in cui l’F24 in questione preveda delle compensazioni: in tal caso, infatti, le norme (art. 37 comma 49-bis del D.L. n. 223/2006 e art. 3 del D.L. n. 124/2019) non prevedono la possibilità di effettuare il pagamento tramite operazione bancaria, ma solo tramite Entratel o Fisconline.
Esiste oggi un obbligo generalizzato di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in ogni caso di compensazione, indipendentemente dalle tipologie di credito.
L’Agenzia (cfr. circolare n. 16/2024), intervenendo a smentita di quanto affermato qualche anno prima, ha poi reso noto che l’obbligo in commento si applica perfino alla compensazione cosiddetta “verticale” (che interviene nell’ambito dello stesso tributo), nel caso in cui essa per scelta (non essendo obbligatorio) venga esposta nel modello F24.
Detto questo, si pone la domanda: che succede se “pago” un F24 con crediti in compensazione, avvalendomi del canale home banking e non di quello Entratel – Fisconline? Ci sono sanzioni?
Quali sanzioni in caso di errore?
Analizziamo le norme sanzionatorie vigenti, in riferimento alla fattispecie di pagamento di F24 con canale home banking in vece di quello Entratel Fisconline, quando si è in presenza di importi a credito compensati e spettanti.
Escludendo da subito la possibilità che tale fattispecie possa rientrare in quella di “omesso versamento”, potrebbe al massimo ritenersi applicabile la norma residuale (art. 11 comma 1 lett. a del D.Lgs. n. 471/97), che punisce qualsiasi omessa comunicazione prevista dalla legge tributaria con il pagamento di una somma da 250 a 2.000 euro. In verità, anche questa fattispecie non si configura, non potendosi qualificare il comportamento in commento come “omessa comunicazione prescritta dalla legge” o come comunicazione “con dati incompleti o non veritieri”.
C’è però da considerare anche la giurisprudenza, che sul tema ha assunto recentemente un indirizzo unanime.
Cosa dice la giurisprudenza?
Si è infatti passati da una corrente che lo ritiene sanzionabile in quanto il pagamento tramite home banking non mette l’ufficio nelle condizioni di poter effettuare un immediato controllo della regolarità e correttezza delle compensazioni effettuate, a un orientamento opposto che invece evidenzia che, se l’operazione è andata a buon fine e nessuna contestazione è insorta sulla spettanza della compensazione, non si verifica alcun danno erariale e neppure una complicazione dell’attività di controllo, traducendosi tale fattispecie in una violazione meramente formale, dunque non sanzionabile.
Oggi, dunque, è possibile affermare che nessuna sanzione potrà essere contestata al contribuente che ha pagato tramite home banking un F24 con poste a credito.
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Danilo Sciuto
Venerdì 29 Luglio 2024