Indicazioni operative sulle novità in materia di compensazioni dei crediti introdotte a decorrere da oggi 1° luglio 2024. Riguardano l’obbligo generalizzato di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate nel caso in cui le deleghe di pagamento contengano compensazioni di qualsiasi natura e l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a 100mila euro
Compensazioni in presenza di debiti fiscali
Dal 1° luglio 2024 la compensazione di crediti fiscali passa esclusivamente dai canali telematici dell’Agenzia, ed è preclusa in presenza di debiti scaduti di importo superiore a 100mila euro; sono i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Su Commercialista Telematico avevamo già trattato il caso: I nuovi limiti alle compensazioni dopo il DL 39/2024
Cosa prevede la legge di Bilancio 2024
La legge di Bilancio 2024, veicolata nella legge 30 dicembre 2023 n. 213, all’articolo 1, commi da 94 a 98, introduce misure di razionalizzazione e di contrasto all’evasione riguardanti la disciplina delle compensazioni di crediti.
Il successivo decreto Agevolazioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024 n. 39, ha introdotto ulteriori novità sull’argomento.
Obbligo utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate in caso di compensazione
Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2024, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, a decorrere dal 1° luglio 2024, devono essere eseguiti “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate”.
La norma in commento, di conseguenza , estende a partire dal 1° luglio 2024, l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo.
L’obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”.
L’Agenzia delle entrate nella corposa circolare del 28 giugno 2024 ritiene che tale obbligo si estenda anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio “acconti IRES con saldi IRES a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24.
In caso di delega con co