Le restrizioni sulle compensazioni fiscali sono volte ad evitare abusi, mirando a colpire i soggetti con precedenti fiscali negativi e debiti non saldati. Le compensazioni indebite, rilevate attraverso il modello F24, saranno sospese o scartate per prevenire frodi fiscali, con l’intento di garantire maggiore equità nel sistema tributario. Ecco come il Fisco controllerà gli F24 con compensazioni.
I limiti alle compensazioni imposti dalla Legge di Bilancio 2024
Come è noto, la Legge di bilancio 2024 – Legge n. 213/2023 – ha cercato di porre un freno agli abusi sulle compensazioni, inibendole ai soggetti ritenuti fiscalmente pericolosi, sulla base dei precedenti, in quanto già destinatari di atti dell’Amministrazione finanziaria, rispetto ai quali non sono stati disposti i relativi pagamenti, al fine di contrastare il fenomeno delle compensazioni immediate da parte di quei contribuenti che, pur disponendo di un credito erariale, siano al contempo debitori di somme iscritte a ruolo.
Al ricorrere delle circostanze individuate dalla norma, il modello F24 che contenga una compensazione, previa sospensione dello stesso, è successivamente scartato.
L’inibizione in parola è mantenuta fintanto che permangono le irregolarità individuate dalla norma, mentre cessa dal momento in cui tutte le somme dovute sono corrisposte dal contribuente.
La norma introdotta che doveva entrare in vigore il prossimo 1° luglio è stata già oggetto di modifiche dal D.L. n. 39 del 29 marzo 2024 – art. 4, comma 2 – (in pratica sostituita integralmente).
Verifichiamo, quindi, il quadro normativo vecchio e nuovo.
I limiti alle compensazioni fiscali per debiti superiori a 100.000 Euro
L’art. 1, comma 94, della Legge di bilancio 2024 – n. 213/2023 – all’art. 37 del D.L. n. 223/2006, conv. con modif. dalla L. n. 248/2006, dopo il comma 49-quater ha inserito il comma 49-quinquies, in forza del quale, in deroga all’art. 8, comma 1, della L. n. 212/2000 – che consente l’estinzione dell’obbligazione tributaria anche per compensazione – esclude la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Tale previsione di cui so