L’importanza dell’iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio post-acquisto per accedere al regime PEX. Un errore contabile o una mancata correzione tempestiva può compromettere l’esenzione fiscale. Dettagli e risvolti del regime PEX.
La Cassazione, con la sentenza n. 29442 del 14/11/2024, ha ritenuto imprescindibile per la fruizione del regime pex l’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio post acquisto della medesima.
Il caso: mancata iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni per errore contabile
Ad una società, a seguito dell’iscrizione, a causa di un mero errore materiale generato dal sistema gestionale di contabilità, della partecipazione nell’attivo circolante dello stato patrimoniale in luogo della prescritta iscrizione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, era stato negato il regime fiscale della esenzione PEX, ex art 87 TUIR, sulla plusvalenza realizzata dalla vendita della partecipazione medesima nell’anno 2006.
Tuttavia, secondo la contribuente, nella nota integrativa al medesimo bilancio, la partecipazione in questione era stata descritta come un “investimento duraturo e strategico rappresentativo del 47% della partecipata”, che rendeva palese la volontà della ricorrente di includerla fra le “Immobilizzazioni finanziarie”, come risulterebbe anche dalla documentazione (libro giornale, libro inventari, bilancio consolidato) da cui emergeva con evidenza che, all’atto del conferimento (nell’anno 2002), la partecipazione era stata contabilizzata tra le poste delle “immobilizzazioni finanziarie” e che era destinata non ad un rapido smobilizzo, ma a restare in modo duraturo nel patrimonio della Società.
Pertanto, la fattispecie andrebbe valutata secondo buona fede, privilegiando la sostanza sulla forma e da tale più corretto prisma valutativo sarebbe derivato che la partecipazione