Con la riforma fiscale sono state riscritte le regole riguardanti il reddito di lavoro autonomo: in particolare cambia la deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori, che con la nuova dizione del TUIR non concorrono alla formazione del reddito del professionista.
È importante prestare attenzione, poiché questa novità potrebbe influire sui calcoli di convenienza del concordato preventivo biennale.
In particolare, il reddito proposto sarebbe determinato al netto dei contributi versati dal professionista, modificando così il quadro complessivo.
L’art. 6 del Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2024, amplia la base imponibile del reddito di lavoro autonomo raccordandola ad una forma di onnicomprensività ricalcante quella del reddito di lavoro dipendente.
Reddito da lavoro autonomo: il nuovo trattamento dei contributi previdenziali
L’art. 54 TUIR post riforma reciterà:
“Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme ed i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso…”
con delle tassative esclusioni previste nell’articolo medesimo.
Il nuovo comma 2 dell’art. 54 prevede che non abbiano da concorrere:
- i contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;