Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi nei cantieri edili saranno obbligati a possedere una “patente a punti”, parte del nuovo sistema per rafforzare la sicurezza sul lavoro e combattere il lavoro sommerso. Il sistema prevede la detenzione di crediti per operare in sicurezza e richiede diversi requisiti.
Facciamo chiarezza su questo nuovo obbligo, su come gestirne la domanda, con particolare attenzione al periodo transitorio che andrà fino al 31 Ottobre, e spieghiamo in quali casi si rischia di perdere la patente.
Il 1° ottobre è entrato in vigore il nuovo obbligo di patente a punti per le imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri edili.
Tale documento viene rilasciato digitalmente dall’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) dopo la verifica di tutti i presupposti sulla base della documentazione presentata dall’impresa e dal lavoratore autonomo.
Fino al 31 ottobre sarà possibile presentare a mezzo PEC un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti. Dal 1° novembre per poter lavorare sarà necessario averne quanto meno fatto richiesta.
Argomenti trattati:
- La nuova patente a punti: premessa
- Soggetti interessati
- Esclusioni
- Requisiti per ottenere la patente
- Modalità operative
- Attestazione semplificata dei requisiti
- Imprese e i lavoratori autonomi stranieri
- Intervallo tra domanda della patente e suo rilascio
- Periodo transitorio fino al 31 ottobre
- Revoca della patente
- Contenuti informativi della patente
- Sospensione della patente
- Caratteristiche della patente
- Modalità di recupero dei crediti decurtati
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La nuova patente a punti: premessa
L’art. 29, comma 19, del DL n. 19/2024, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha riscritto completamente l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, introducendo, a decorrere dal 1° ottobre 2024, il nuovo “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.
In particolare, tale nuovo sistema prevede che, a far data dal 1° ottobre 2024, scatterà l’obbligo per imprese e lavoratori autonomi di detenere la c.d. patente a “punti”, necessaria per operare lavori edili in cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.
Soggetti interessati
I soggetti tenuti al possesso della patente sono:
- le imprese, non necessariamente quelle qualificabili come imprese edili,
- i lavoratori autonomi (ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d, D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori),
che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al successivo art. 89, comma 1, lett. a), ossia i luoghi in cui si effettuino lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’All. X del D.Lgs. n. 81/2008.
Esclusioni
Sono esclusi da tale obbligo:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;
- le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’UE in possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo la legge italiana.
Requisiti per ottenere la patente a punti
Il rilascio della patente è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi di cui al presente decreto;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso del Documento di regolarità Fiscale (DURF) di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile d