Impianti di risalita: domande per i contributi entro il 15 ottobre 2024

Il Ministero del Turismo ha prorogato al 15 ottobre 2024 il termine per richiedere il finanziamento destinato alla ristrutturazione e ammodernamento degli impianti di risalita e innevamento. Scopriamo come accedere ai fondi e quali sono i requisiti per partecipare.

Il Ministero del Turismo ha prorogato il termine di presentazione della domanda di finanziamento, a valere sul Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, per la realizzazione degli interventi finalizzati all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.

La domanda, a seguito della proroga, dovrà pertanto essere trasmessa entro la data ultima del 15 ottobre 2024, sull’apposita piattaforma informatica accessibile tramite SPID/CIE dal sito istituzionale del Ministero del Turismo.

Nota: ogni programma di investimento deve avere un importo minimo di 300 mila euro e il contributo massimo concedibile al singolo beneficiario è pari a 10 milioni di euro su più anni e deve essere interamente realizzato entro il termine perentorio del 31 dicembre 2028.

 

I soggetti destinatari del contributo impianti di risalita 

contributi impianti risalita 2024Le domande di contributo possono essere presentate da imprese, consorzi, reti d’impresa costituite in forma di “rete soggetto” e società consortili, svolgenti attività (anche in via non prevalente) inquadrate nei seguenti codici ATECO:

  1. 39.01 “Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano”.
  2. 11.30 “Gestione di impianti sportivi polivalenti” (devono essere imprese esercenti attività e gestione impianti di risalita).
  3. 11.90 “Gestione di altri impianti sportivi, riferiti a imprese esercenti attività e gestione impianti di risalita”.

Nota: con riferimento alle imprese esercenti attività ricadenti nei Codici Ateco 93.11.30 e 93.11.90, tale attività di gestione di impianti di risalita a fune e/o impianti di innevamento artificiale deve chiaramente desumersi dal bilancio di esercizio sia con riferimento alle immobilizzazioni ed altri costi capitalizzati esposti nello stato patrimoniale, sia con riferimento alle voci di costi e ricavi desumibili dal conto economico.

Con riferimento alle imprese esercenti attività ricadenti nel Codice Ateco 49.39.01, l’attività di gestione di impianti di innevamento artificiale deve desumersi dal bilancio di esercizio sia con riferimento alle immobilizzazioni e altri costi capitalizzati esposti nello stato patrimoniale, sia con riferimento alle voci di costi e ricavi desumibili dal conto economico.

L’impresa che fa parte di un’aggregazione che ha presentato domanda di contributo non può presentare domanda relativa allo stesso impianto in nome proprio, pena l’inammissibilità.

Si specifica che l’appartenenza di un’impresa a un’aggregazione che presenta domanda di contributo a valere sul presente avviso, non è ostativa alla presentazione di una domanda di contributo della medesima impresa in nome proprio o all’interno di un’aggregazione, alla condizione che le due domande non abbiano ad oggetto lo stesso impianto.

 

Requisiti dei soggetti destinatari del contributo

I soggetti richiedenti devono possedere alla data dell’avviso i seguenti requisiti da attestare con dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 soggetta alla relativa responsabilità, anche penale, in caso di dichiarazioni mendaci:

  1. avere sede operativa in Italia al momento del pagamento dell’aiuto;
  2. essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale e assicurativa;
  3. non avere procedure concorsuali pendenti e non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001;
  4. non presentare condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
  5. non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell’allegato I del predetto Regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione.
  6. essere in regola con gli obblighi in materia fiscale;
  7. risultare attivi alla data del 31 dicembre 2022 e per tutta la durata dell’investimento;
  8. essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
  9. avere soci, amministratori e direttori tecnici non condannati con sentenze passate in giudicato, o con decreti penali di condanna irrevocabili, o con sentenze ex articolo 444 c.p.p. per uno dei reati elencati nelle lettere a), b) b-bis), c), d), e), f) e g) dell’articolo 94, comma 1, D.lgs. 36/2023;
  10. possedere idonea capacità operativa e amministrativa da documentare all’interno della proposta progettuale onde poter assicurare un’efficace attuazione e gestione del progetto da realizzare;
  11. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto candidato alle agevolazioni, comprovata da un indice di bilancio pari ad almeno lo 0,05 calcolato come media aritmetica del rapporto tra i valori di bilancio degli ultimi due esercizi relativi alla voce Patrimonio Netto (PN) ed il costo complessivo del progetto (CP) al netto dell’aiuto richiesto (C), che dovrà essere dichiarata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dimostrata e prodotta all’Amministrazione in fase di controllo;
  12. non essere iscritto nel casellario informatico dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara o negli affidamenti in subappalto;
  13. presentare un intervento progettato in forma economicamente sostenibile e nel rispetto delle NTC 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, così come modificato dal successivo Decreto del 9 marzo 2023.

 

Investimenti ammessi al contributo

Sono ammesse al contributo le spese effettuate per la progettazione e la realizzazione di uno o più dei seguenti interventi:

  1. ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di sistemi che consentano l’innevamento delle piste (vasche /bacini di approvvigionamento idrico e impianti di innevamento con sistemi moderni).
  2. ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione e riconversione degli impianti di risalita a fune (è ammessa anche la sostituzione dell’intero impianto o di tutte le sue componenti).
  3. dismissione degli impianti non più utilizzati o obsoleti.
  4. realizzazione di progettualità innovative in ambito snow-farming per permettere l’uso delle piste nei periodi a bassa precipitazione (raccolta di neve artificiale, realizzazione di meccanismi di copertura, trasporto e posa della neve).
  5. ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione degli interventi che devono essere successivi alla presentazione della domanda di contributo.

 

Spese ammissibili al contributo impianti di risalita

Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi devono riguardare la seguente tipologia di costi:

  1. investimenti materiali e/o immateriali;
  2. costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell’Unione o per innalzare il livello di tutela dell’ambiente in assenza di tali norme;
  3. costi per investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica.

 

Ammontare del contributo

Il programma di investimento deve avere un importo minimo di 300 mila euro e il contributo massimo concedibile al singolo beneficiario è pari a 10 milioni di euro su più anni (il contributo concesso è a tutti gli effetti un contributo in conto impianti).

 

La presentazione delle istanze di ammissione al contributo

Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma del Ministero del Turismo al seguente indirizzo: https://istanze.ministeroturismo.gov.it fino alla data ultima del 15 ottobre 2024 e alla domanda deve essere allegato l’elenco degli interventi e l’indicazione del termine dei lavori.

A ciascuna domanda verrà assegnato uno specifico punteggio che va da o a 100 e saranno finanziati i soli progetti con punteggio minimo di 45/100.

Ciascun progetto, in tutte le sue componenti progettuali e di interventi, deve essere interamente realizzato entro il termine perentorio del 31 dicembre 2028, pena la restituzione di tutte le somme già versate al beneficiario.

 

Fonte: Ministero del Turismo, Avviso del 16 settembre 2024.

 

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Celeste Vivenzi

Mercoledì 9 ottobre 2024