Un recente decreto legge estende il condono per gli anni 2018 – 2022 anche a chi non ha applicato gli ISA o a causa della pandemia da Covid o per periodi di non normale svolgimento dell’attività.
Col decreto-legge 155 del 19 ottobre, che dovrà quindi essere convertito in legge dopo la scadenza per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale, iniziano i ritocchi a quello che è noto come “ravvedimento speciale DL 113”, ossia alla sanatoria – condono degli anni 2018/2022, aperto ai contribuenti che applicano gli ISA.
Condono 2018 – 2022 e ISA
Viene a cadere il vincolo rappresentato dall’aver applicato gli ISA nelle annualità oggetto di ravvedimento; anche i soggetti che per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 non hanno applicato gli ISA potranno quindi aderire alla sanatoria.
Non tutte le cause di disapplicazione danno questo “lasciapassare”, però. Sono irrilevanti ai fini della sanatoria (nel senso che non la ostano):
- una delle cause di esclusione legate alla pandemia da Covid,
- il caso di non normale svolgimento dell’attività.
E’ punito con la cessazione degli effetti della sanatoria chi ha indicato infedelmente una delle suddette cause di esclusione da ISA.
Condono possibile anche per sospensione ISA nei periodi Covid
L’intervento di cui al punto 1) va incontro all’assurdo che si sarebbe creato per gli esercizi 2020 e 2021, per i quali veniva concesso uno sconto delle imposte da pagare (per la sanatoria), ma del quale avrebbero potuto fruire solo i contribuenti che per quegli anni non avessero avuto una causa di esclusione, ovvero solo i contribuenti non intaccati in maniera importante dagli effetti economici del COVID, per i quali dunque non c’era ragione di prevedere una riduzione della tassazione.
Come si ricorderà, infatti, per gli anni 2020, 2021 furono numerosissimi i casi di disapplicazione ISA a causa dell’emergenza Covid, in quanto fu introdotta una causa di esclusione ad hoc, che riguardava chi aveva registrato una diminuzione di ricavi e compensi di almeno il 33% rispetto al periodo d’imposta 2019.
Condono anche per i periodi di non normale svolgimento dell’attività
Disco verde altresì per i contribuenti che per una qualsiasi delle annualità tra il 2018 e il 2022 non hanno applicato gli ISA a causa del non normale svolgimento dell’attività (punto 2), dovuta ad esempio a modifica, sospensione o interruzione dell’attività in corso d’anno.
Parallelamente a questa modifica, ne viene introdotta un’altra, a valere sulla quantificazione dell’extra-reddito su cui applicare la sostitutiva e perfezionare la sanatoria. Cambia sia il coefficiente di rivalutazione della base imponibile, sia l’aliquota applicabile.
I soggetti “ripescati” nella sanatoria grazie a questo intervento normativo dovranno infatti versare un’imposta sostitutiva di imposte dirette e IRAP calcolata applicando per ciascuna annualità l’aliquota del 12,5% (e del 3,9% per l’IRAP) al 25% del reddito d’impresa/lavoro autonomo dichiarato (al 9 ottobre 2024). Le imposte sostitutive così determinate sono poi diminuite del 30 %.
Resta valida la stessa riduzione del 30% per i soggetti che hanno applicato gli ISA e aderiscono alla sanatoria limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021.
Quali aliquote per la rivalutazione della base imponibile?
In sostanza, le aliquote (del coefficiente di rivalutazione della base imponibile e dell’imposta sostitutiva) sono diverse e così articolate:
- quelle previste per chi ha applicato gli ISA, per gli anni 2018, 2019 e 2022,
- quelle previste per chi ha applicato gli ISA, per gli anni 2020 e 2021,
- quelle previste per chi non ha applicato gli ISA per effetto di cause legate al Covid o per non normale esercizio dell’attività.
Sarà importante verificare che le schede di sintesi rilasciate dall’Agenzia vengano aggiornate con queste modifiche.
NdR. E’ opportuno anticipare il versamento del condono 2018 – 2022?
Nota: Testo integrale DL 155/2024
Danilo Sciuto
Giovedì 24 Ottobre 2024