Proponiamo una guida pratica alle FAQ sul concordato preventivo biennale, rispondendo ai dubbi più frequenti. In questo primo approfondimento già trattiamo tanti casi, tra i quali anche il tema dei debiti tributari scaduti superiori a 5.000 euro, le dichiarazioni integrative degli anni precedenti, il caso dei nuovi contribuenti che hanno avviato attività nel 2022… Un’opportunità preziosa per chiarire aspetti complessi e delicati della recente normativa fiscale. Scopriamo come gestire questi scenari e ottimizzare l’accesso al concordato preventivo biennale.
Proponiamo alcune FAQ (risposte a quesiti pratici) che rispondono ai dubbi più ricorrenti applicazione del concordato preventivo biennale. In questa prima puntata dedichiamo gli interventi ai casi di debiti tributari scaduti eccedenti il limite di 5.000 euro, al problema delle dichiarazioni integrative presentate per anni precedenti ed al caso del contribuente che ha iniziato l’attività nel 2022.
FAQ Concordato preventivo biennale
Limite 5.000 € di debiti tributari e previdenziali scaduti
Individuazione dei debiti tributari scaduti
Nell’individuazione dei debiti tributari scaduti occorre considerare anche i debiti derivanti dalla rateazione delle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) scaduti ma senza che sia già intervenuta la notifica della relativa cartella dei pagamenti?
L’art. 10 del D.Lgs n. 13/2024 impedisce l’accesso al concordato preventivo biennale al soggetto che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello di applicazione, risulta avere debiti tributari (di competenza dell’Agenzia delle entrate) e debiti previdenziali scaduti di importo complessivo pari o superiore a 5.000 euro, precisando anche che i debiti rilevano “se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.”
Al riguardo, la circolare n. 18/E/2024, paragrafo 2.1.1. dopo avere precisato che non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili, chiarisce anche che:
“Nella relazione illustrativa alla norma è infine precisato che per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, si intendono i debiti derivanti:
dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici e ad attività di liquidazione degli uffici;
dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.Deve trattarsi in ogni caso di debiti scaturenti dalla notif