Scopriamo come calcolare l’onere della sanatoria fiscale per i contribuenti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale. Approfondiamo, inoltre, il regime di ravvedimento, i coefficienti legati al punteggio ISA e le modalità per determinare l’imposta sostitutiva, con focus su scadenze e benefici fiscali.
Concordato Preventivo Biennale: sanatoria fiscale e ravvedimento per contribuenti ISA
L’avvenuta conversione del c.d. “Decreto Omnibus” avvenuta con la L. 7 ottobre 2024, n. 143, come è stato illustrato in un precedente intervento, ha previsto solamente per i contribuenti Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta “2024” e “2025” entro il termine del 31 ottobre 2024, la possibilità di aderire a una particolare e specifica sanatoria fiscale o, meglio, a un “regime di ravvedimento”, delle annualità dal “2018” al “2022”, mediante la corresponsione di un’imposta sostitutiva da calcolare su basi imponibili individuate applicando determinati coefficienti in relazione all’entità del reddito dichiarato nel periodo d’imposta di riferimento.
Detti coefficienti si incrementano con il decrescere del punteggio Isa ottenuto nel singolo periodo d’imposta del quinquennio, con la conseguenza che un “punteggio di affidabilità fiscale” minore, determina un risultato di entità maggiore per quanto attiene sia all’imponibile individuato in modo forfettario, sia per l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta.
Per i “contribuenti Isa” che aderiscono al concordato preventivo biennale, se decidono di:
- accedere alla sanatoria per uno o più periodi d’imposta, i termini di decadenza dell’accertamento dei periodi d’imposta “oggetto della sanatoria” sono assoggettati alla proroga al 31 dicembre 2027;
- non accedere alla sanatoria per uno o più periodi d’imposta, i termini di decadenza dell’accertamento aventi scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.
In altri termini, il “regime di ravvedimento” in argomento:
- non riguarda e, quindi, non è applicabile ai contribuenti forfetari, in quanto, come detto, spetta esclusivamente ai soggetti Isa
- necessita dell’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta “2024” e “2025”;
- può risultare posto in essere anche solamente per alcune annualità a scelta del contribuente e, quindi, il medesimo non necessariamente deve riguardare tutte le annualità dal “2018” al “2022”;
- non prevede anche la corresponsione di sanzioni amministrative e di interessi, se non per la successiva eventuale rateazione;
- decade nell’ipotesi del venir meno del concordato preventivo biennale.
Procedura per il conteggio dell’onere per l’applicazione del regime di ravvedimento
In relazione all’art. 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (“Decreto Omnibus”) convertito in legge, i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta “2024” e “2025”; possono beneficiare del “regime di ravvedimento” corrispondendo, come detto, un’imposta sostitutiva.
Le modalità di individuazione possono essere così schematizzate:
- individuazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o il reddito di lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento del medesimo che deve essere individuato applicando:
la misura del |
per i soggetti con punteggio Isa |
5% |
pari a 10 |
10% |
pari o superiore a 8 e inferiore a 10 |
20% |
pari o superiore a 6 e inferiore a 8 |
30% |
pari o superiore a 4 e inferiore a 6 |
40% |
pari o superiore a 3 e inferiore a 4 |
50% |
inferiore a 3 |
considerando che per i periodi d’imposta:
-
-
- “2018”, “2019” e “2022”: l’entità della misura dell’imposta sostitutiva deve risultare determinata:
-
applicando la percentuale del |
per i soggetti con punteggio Isa |
10% |
pari o superiore a 8 |
12% |
pari o superiore a 6 e inferiore a 8 |
15% |
inferiore a 6 |
-
-
- “2020” e “2021”, in considerazione dell’emergenza Covid-19: l’entità della misura dell’imposta sostitutiva deve essere ridotta del 30% e, quindi, deve essere:
-
applicata la percentuale del |
per i soggetti con punteggio Isa |
7,00% |
pari o superiore a 8 |
8,40% |
pari o superiore a 6 e inferiore a 8 |
10,50% |
inferiore a 6 |
e tenendo presente che, in ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da corrispondere per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a € 1.000,00;
- rilevazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’Irap-imposta regionale sulle attività produttive deve essere individuata nella differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato applicando:
la misura del |
per i soggetti con punteggio Isa |
5% |
pari a 10 |
10% |
pari o superiore a 8 e inferiore a 10 |
20% |
pari o superiore a 6 e inferiore a 8 |
30% |
pari o superiore a 4 e inferiore a 6 |
40% |
pari o superiore a 3 e inferiore a 4 |
50% |
inferiore a 3 |
considerando che per i periodi d’imposta:
- “2018”, “2019” e “2022”: l’entità della misura dell’imposta sostitutiva dell’Irap è pari al 3,90%;
- “2020” e “2021”, in considerazione dell’emergenza Covid-19: l’entità della misura d