Proviamo ad immaginare come l’Agenzia contesterà la decadenza di un contribuente dal concordato preventivo biennale. A nostro avviso appare logico immaginare l’emanazione di uno specifico atto reclamabile dal contribuente. L’ambiguità delle norme però ci suggerisce anche altre ipotesi…
Come anche rappresentato nella circolare 18/E/20204, l’art. 22 del decreto sul Concordato Preventivo Biennale prevede che, al verificarsi di talune fattispecie ritenute potenzialmente sintomatiche di comportamenti scarsamente affidabili, il contribuente possa incorrere nella decadenza dal concordato, precludendosi al medesimo la possibilità di produrne gli effetti per entrambi i periodi d’imposta.
Cause di decadenza dal concordato preventivo biennale
Tra le cause di decadenza si ritiene di selezionarne due che non appaiono essere del tutto temporalmente coordinate con la perdita degli effetti dell’istituto:
- l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari) relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato.
Preliminarmente si sottolinea come all’Amministrazione Finanziaria in ordine ai poteri della verifica venga precluso il solo ricorso alle presunzioni semplici, rimanendo per il resto integre le ordinarie facoltà di accertamento nei confronti dei contribuenti tenuti all’obbligo delle scritture contabili.
Il valore delle presunzioni nel contenzioso tributario
Le presunzioni, come noto, si risolvono in giudizi inferenziali tra fatti noti e fatti indotti e non ricalcano le prerogative dei giudizi interpretativi sulle norme di legge che presidiano attraverso la previsione di