La Corte di Giustizia Tributaria di Venezia ha stabilito che per ammettere una testimonianza nel processo tributario, questa deve essere specifica e rilevante per contestare i fatti dell’atto impugnato. In un recente caso, la testimonianza della suocera di un contribuente è stata rifiutata perché generica e non decisiva. Restano però aperti interrogativi su quali siano i criteri per l’ammissione di una testimonianza utile in tali processi. Quali elementi devono essere presenti affinché una testimonianza venga considerata utile e decisiva ai fini del giudizio? Qual è il confine tra la necessarietà della prova e la sua superfluità? E in che modo la recente normativa ha effettivamente modificato il panorama probatorio in materia tributaria?
La prova testimoniale richiesta dalla parte per essere ammessa dal giudice nel processo tributario deve essere specifica ed idonea a sconfessare i fatti contenuti nell’atto impugnato. Queste le recenti conclusioni della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia.
Il caso: la testimonianza della suocera a favore del contribuente accertato
Un contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria a seguito della verifica condotta dalla Guardia di finanza a carico di una società (nel frattempo fallita), conclusa anche con il recupero in capo al rappresentante legale e ai due amministratori di fatto di notevoli ammanchi di cassa subiti dall’ente.
Il ricorrente – socio e rappresentante legale della società – impugnava l’atto impositivo ricevuto sulla scorta di molteplici motivi, richiedendo in via istruttoria di ammettere la prova testimoniale della suocera “che avrebbe versato mensilmente una somma per permettere al ricorrente di vivere”.
I giudici veneziani, esaminato il fascicolo processuale, non hanno ammesso tale mezzo probatorio ritenendo la testimonianza richiesta “superflua perché generica e non idonea a smentire le risultanze contenute nell’atto impugnato, cioè che i maggiori redditi accertati non sono stati a lui distribuiti nel periodo d’imposta considerato”[1].
Di conseguenza, rigettavano il ricorso condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
La testimonianza scritta in ambito tributario
Con la legge n. 130/2022 il